17 Mar Articolo 297 Codice di procedura civile — Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295.
Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 27958/2013
È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l’istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., in quanto l’art. 42 cod. proc. civ., pur essendo norma speciale, è suscettibile d’interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un’abnorme quiescenza (al limite, “sine die”) del processo, non più giustificata dall’esigenza di un accertamento pregiudiziale e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 7580/2013
Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale – che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale – e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere, da un lato, che la sospensione così effettuata vada ricondotta all’art. 296 c.p.c., con necessità di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall’art. 297 c.p.c., e, dall’altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza “sine die” del processo.
Cass. civ. n. 12790/2012
Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest’ultimo si sia concluso. Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (oggi ridotto a tre mesi dall’art. 46, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69), l’onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell’istanza di prosecuzione.
Cass. civ. n. 2616/2006
Anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicità legale, così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 21903/2004
In tema di disciplina della nuova udienza a seguito della sospensione del processo, dall’art. 297 c.p.c., il quale prescrive che l’istanza di fissazione si propone con ricorso, senza richiedere che la stesso abbia il contenuto dell’atto introduttivo, che deve essere semplicemente richiamato, si ricava che dalla formulazione dell’atto in questione non è possibile desumere l’abbandono di domande in precedenza proposte. Tuttavia, l’abbandono di singole domande può sempre desumersi secondo i principi generali, ove vengano formulate conclusioni specifiche nelle quali non si faccia riferimento a domande originariamente proposte.
Cass. civ. n. 2442/2004
Qualora il procedimento sia stato sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di questione pregiudiziale da parte di altro giudice, il provvedimento, che, sull’istanza di riassunzione presentata dopo la sopravvenienza della pronuncia di detto altro giudice, rimetta le parti direttamente al collegio per la discussione, senza autorizzare la produzione di tale pronuncia e la formulazione di nuove conclusioni, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente invalidità della sentenza che venga resa senza aver preventivamente consentito la suddetta attività istruttoria.
Cass. civ. n. 8388/2003
Qualora un giudizio sia stato sospeso, in attesa della definizione di altra controversia, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio deve essere riassunto, in base alla previsione dell’art. 297 dello stesso codice, entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante. Pertanto, qualora detto passaggio in giudicato sia conseguenza di una pronuncia della Corte di cassazione, il termine decorre dalla data in cui le parti hanno conoscenza di tale pronuncia, senza che il termine stesso sia sospeso dalla pendenza del termine per proporre, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione o dalla proposizione del ricorso medesimo.
Cass. civ. n. 10780/2002
In tema di sospensione e riassunzione del processo, deve ritenersi che il procedimento di ricusazione, determinando un incidente di sospensione impropria e non traslativa, consente alla parte la riassunzione con ricorso e non con citazione, atteso che, in linea generale, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 c.p.c., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell’art. 125 att. c.p.c. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell’art. 50 c.p.c. le riassunzioni conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa).
Cass. civ. n. 6601/2000
Allorché la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, contrariamente a quanto avviene negli altri casi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, il sistema della sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell’atto. Pertanto, nel caso di ordinanza relativa alla sospensione del processo, è necessario che la stessa sia comunicata ai sensi dell’art. 136 e seguenti c.p.c., ovvero in forme equipollenti che non possono in ogni caso prescindere, stante l’esigenza della certezza processuale, da un’attività del cancelliere, organo deputato infungibilmente a tale incombenza, cosicché – in caso di omessa comunicazione nella forma legale suddetta – alla sospensione del processo non può conseguire l’estinzione per inosservanza del termine di riassunzione di cui all’art. 297 c.p.c.
Cass. civ. n. 4394/1996
Nessuna disposizione di legge prevede la nullità dell’atto di riassunzione di un giudizio sospeso, con ordinanza collegiale, per il solo fatto che esso sia diretto all’istruttore anziché al collegio, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario ed alla quale consegue soltanto la necessità di rimessione della causa al collegio da parte dell’istruttore.
Cass. civ. n. 11556/1995
Nell’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio in relazione alla pendenza di controversia prevista dall’art. 295 c.p.c. dinanzi allo stesso o ad altro giudice, qualora la suddetta controversia sia venuta ad estinguersi, la riassunzione del giudizio sospeso, in mancanza di contestuale fissazione dell’udienza di prosecuzione, deve avvenire ex art. 297 c.p.c. nel termine perentorio di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’estinzione, ovvero, se questa sia dichiarata con ordinanza, dal momento in cui la stessa non è più soggetta al reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio sospeso può a sua volta estinguersi solo se non sia stato riassunto nel predetto termine e che fino alla scadenza di questo non corre, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c. la prescrizione del diritto fatto valere nel giudizio stesso.
Cass. civ. n. 536/1993
Ai fini della riattivazione del giudizio di cassazione sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza, non è necessaria l’istanza di riassunzione di cui all’art. 297 c.p.c., in quanto il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso di ufficio il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, non collegata all’osservanza dei termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.
Cass. civ. n. 12735/1992
La sospensione del procedimento, disposta per la pendenza di questione di legittimità costituzionale della norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, è di natura facoltativa, di modo che la riassunzione del procedimento stesso, dopo la definizione di detta questione da parte della Corte costituzionale, non è soggetta a termine perentorio, in carenza di una specifica previsione, analoga a quella dettata dall’art. 297, primo comma, c.p.c. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria.
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