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Art. 3 — Questioni pregiudiziali

Art. 3 — Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [ 478, 479 c.p.p].

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [ 606 c.p.p.]. La corte decide in camera di consiglio [ 127, 611 c.p.p.].

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [ 467, 559, 392, 354 c.p.p].

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile [ 324 c.p.c.] che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38171/2006

L’art. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all’intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell’ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti [principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata].

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Cass. pen. n. 13780/2002

Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza [ai sensi dell’art. 3 c.p.p.], quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall’art. 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio della decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione.

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Cass. pen. n. 5830/1999

Poiché a norma dell’art. 3, comma quarto, c.p.p., è riconosciuta efficacia di giudicato nel procedimento penale e, per il rinvio contenuto nell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, anche nel procedimento di prevenzione, alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, la sentenza dichiarativa di morte presunta, che non riguarda né lo status familiae, né lo status civitatis, né statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull’accertamento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia nel procedimento penale e in quelli, come la procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale. [Fattispecie relativa ad applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, intervenuta con decreto successivo alla data della morte presunta del prevenuto, ma in conseguenza di decreto di applicazione della sorveglianza speciale di p.s., divenuto definitivo prima di quella data, nella ritenuta latitanza del prevenuto stesso].

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Cass. pen. n. 2267/1997

In tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l’esistenza di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giudice di sospendere – a pena di nullità – il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi al più desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., una semplice facoltà in tal senso da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione in termini di «serietà». [Nel caso di specie, relativo all’impugnazione del provvedimento che aveva rigettato l’istanza di sospensione del procedimento in corso in attesa della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione dei giudici di merito basata sulla considerazione che la Corte costituzionale aveva già reiteratamente disatteso le censure di legittimità della norma denunciata, prospettate sotto vari profili].

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Cass. pen. n. 9441/1996

L’art. 479 c.p.p. [questioni civili o amministrative] rimette alla piena discrezionalità del giudice penale la decisione in ordine alla possibilità di disporre la sospensione del dibattimento fino a che la risoluzione della controversia civile, dalla quale dipende la decisione sull’esistenza del reato, non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, laddove l’art. 19 c.p.p. 1930, prevedeva l’obbligatorietà della sospensione dell’azione penale. Invero, l’ambito di applicabilità dell’art. 3 c.p.p., relativo alle questioni pregiudiziali, è più limitato rispetto a quello delineato dall’abrogato art. 19 c.p.p., avendo escluso le controversie relative allo stato di fallito, con la conseguenza palese della semplice facoltatività del giudice di poter disporre la sospensione del dibattimento, facoltatività riconosciuta anche in presenza delle residue questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza.

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Cass. pen. n. 8060/1995

Perché possa disporsi la sospensione del procedimento penale in relazione a controversia civile sulla questione di stato, è necessario che l’illiceità penale dell’azione od omissione contestata all’imputato dipenda dal precedente stato di una persona e che, essendo tale stato controverso, la decisione della questione relativa sia destinata a costituire l’antecedente logico-giuridico della pronuncia sull’esistenza del reato. Non può disporsi la sospensione quando il fatto ascritto all’imputato coincida e si identifichi con quello da cui ha tratto origine lo stato che si assume falsamente attribuito a una persona. Ne consegue che, di fronte alla contestazione del delitto di cui all’art. 567 c.p., controvertendosi sullo stato che secondo l’accusa ha tratto origine proprio dalla falsità ascritta al prevenuto, non ricorrono i presupposti per l’operatività della sospensione del procedimento penale.

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Cass. pen. n. 850/1994

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell’avente diritto al sostentamento non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. Trattasi, infatti, di obbligazione ex lege a tutela dell’interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d’ufficio del reato. La controversia sulla validità del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all’accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale in quanto gli effetti del vincolo stesso permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato.

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Cass. pen. n. 10849/1991

In mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione.

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