Art. 559 – Codice di procedura penale – Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 48431/2008
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
Cass. pen. n. 13073/2005
In tema di requisiti della sentenza, il dispositivo totalmente privo della motivazione (essendosi, nella specie, il Giudice unico del Tribunale rifiutato di redigerla), è provvedimento abnorme che crea una irresolubile situazione di stallo processuale, e che pertanto deve ritenersi suscettibile di autonoma impugnabilità con il ricorso per Cassazione. (In applicazione del principio la Corte ha accolto il ricorso del P.M. affermando la sussistenza dell'interesse sotto il profilo della garanzia dell'esercizio dell'azione penale).
Cass. pen. n. 49388/2003
In tema di formazione della sentenza penale, è valido il provvedimento sottoscritto dal presidente del tribunale nel caso in cui il giudice monocratico che l'abbia deliberato sia deceduto prima del relativo deposito, poiché anche la morte è riconducibile alla situazione di impedimento che — a norma dell'art. 559, quarto comma, c.p.p. — legittima ai fini indicati la sostituzione del giudice responsabile della decisione. (Fattispecie nella quale era stata eccepita la nullità della sentenza in quanto, a differenza della norma corrispondente per il giudice collegiale — art. 546, secondo comma, c.p.p. — il citato art. 559 menziona l'impedimento ma non la morte del giudice. In motivazione la Corte ha osservato come proprio il tenore del secondo comma dell'art. 546 c.p.p., ove si disciplina il caso della «morte o altro impedimento» del giudice, documenti che la legge considera equivalenti le due situazioni quando si debba perfezionare il deposito di una sentenza già deliberata e pubblicata in udienza).
Cass. pen. n. 39088/2003
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'art. 559 quarto comma c.p.p. consente che non solo la sottoscrizione, ma la stessa attività di stesura dell'elaborato motivazionale della sentenza possa essere affidata, in caso di impedimento, ad un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento, che può essere lo stesso presidente del tribunale oppure un magistrato dal medesimo delegato (nella fattispecie, la sostituzione si era resa necessaria a seguito del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva revocato dall'incarico il giudice onorario che aveva emesso la sentenza).
Cass. pen. n. 3136/1997
Il momento attributivo della competenza in relazione agli atti urgenti tra il Gip della pretura e il pretore deve essere stabilito con riferimento alla trasmissione materiale del fascicolo e del decreto nella cancelleria del pretore.