Art. 140 – Codice di procedura penale – Modalità di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [127, 134].
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità [420, 510, 666].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 8882/2005
L'imputato, che si duole della errata verbalizzazione in forma riassuntiva, non può attivare la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., in quanto il procedimento relativo alla correzione degli errori materiali riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice (sentenze, ordinanze e decreti).
Cass. pen. n. 3348/2004
Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 c.p.p., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 c.p.p. nè in altre previsioni.