Art. 510 – Codice di procedura penale – Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.
3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 1400/2009
Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Rigetta, App. Torino, 04 aprile 2007).
Cass. pen. n. 7824/1994
L'omessa indicazione nel verbale di dibattimento delle generalità del teste comporta la nullità della deposizione, a norma dell'art. 497, comma terzo, cod. proc. pen. il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni del comma secondo, ivi compreso l'invito al teste a fornire le proprie generalità. Poiché la prova del compimento delle formalità richieste dall'art. 497 cod. proc. pen. è data dal verbale di udienza, nel silenzio di quest'ultimo, si può legittimamente ritenere che siano stati omessi gli adempimenti previsti.