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Art. 225 — Nomina del consulente tecnico

Art. 225 — Nomina del consulente tecnico

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [ 98 ].

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 222 comma 1 lettere a], b], c], d].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 39512/2017

L’incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero, nè la sovrapposizione dei due ruoli rende di per sè inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all’esperto in ausilio. [In motivazione, la S.C. ha precisato che nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero non trovano applicazione le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti, previste dall’art. 225, comma 3, cod. proc. pen., e che non sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici che versino in una delle situazioni di incompatibilità ed incapacità indicate dall’art. 222 cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 4526/2002

È incompatibile sia con l’ufficio di testimone [art. 197, lett. d], c.p.p.] sia con quello di consulente tecnico [art. 225, comma 3, c.p.p.] l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all’assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minorenne offeso dal reato, atteso che lo svolgimento di tale compito implica, da parte dell’ausiliario, una valutazione sull’attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente deriva l’incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisca.

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Cass. pen. n. 7385/1992

L’intervento e l’assistenza alle operazioni peritali, anche per mezzo di un consulente tecnico di parte, è un diritto riservato all’imputato sottoposto a perizia, e non già a coimputati interessati non tanto all’accertamento della capacità di intendere e di volere del primo, quanto all’attendibilità dello stesso, accertamento che non può essere fatto oggetto di indagine peritale.

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