12 Mag Art. 226 — Conferimento dell’incarico
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [ 225 ], il pubblico ministero e i difensori presenti .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 31304/2005
Nel giudizio abbreviato gli atti probatori inutilizzabili sono solo quelli affetti da un vizio «patologico» cioé assunti «contra legem» ed il cui impiego è vietato non solo in dibattimento ma anche in qualunque altra fase del procedimento quali le indagini e l’udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari, le procedure negoziali di merito. [In applicazione del principio la Corte ha escluso che le intercettazioni telefoniche disposte per la cattura del latitante che si sottraeva ad un ordine di carcerazione — autorizzate dal Gip, anziché dal giudice dell’esecuzione o in via d’urgenza dal P.M. — configurino un’ipotesi di prova vietata o assunta con modalità tali da violare garanzie costituzionali].
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