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Art. 223 — Astensione e ricusazione del perito

Art. 223 — Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall’articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h] del medesimo articolo .

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [ 145 ] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico [ 226 ] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [ 227 ].

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [ 37 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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