Art. 223 – Codice di procedura penale – Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [145] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7318/2010

La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Pistoia, 13 maggio 2009).

Cass. pen. n. 13007/2008

La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito non richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. solo per quella da assumere a seguito di ricusazione del giudice. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Verona, 24 giugno 2008).

Cass. pen. n. 7287/2008

L'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio è condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione è invece espressamente previsto dalla legge processuale). (Rigetta, App. Firenze, 10 dicembre 2007).

Cass. pen. n. 35239/2007

L'incompatibilità del perito - cui non si estende la disciplina prevista per il giudice, posto che il perito non concorre nella formazione del provvedimento giurisdizionale - se costituisce titolo per la ricusazione non determina tuttavia la nullità degli atti compiuti. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Messina, 26 Settembre 2006).

Cass. pen. n. 6714/2005

Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.