Cass. pen. n. 6714 del 22 febbraio 2005

Testo massima n. 1


Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.

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