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Art. 98 — Patrocinio dei non abbienti

Art. 98 — Patrocinio dei non abbienti

1. L’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7192/2018

Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale.

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Cass. pen. n. 6529/2018

In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto.

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Cass. pen. n. 4628/2018

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate.

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Cass. pen. n. 20044/2015

In tema di patrocinio dei non abbienti, affinché la Corte di cassazione possa procede alla liquidazione delle spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ex art. 110 d.p.r. n. 115 del 2002, è indispensabile che il difensore abbia presentato una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall’art. 82 del su citato d.p.r.. [In motivazione la Corte ha precisato che liquidazione delle spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile ai sensi del citato art. 82].

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Cass. pen. n. 8339/2015

La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nel procedimento incidentale di riesame di una misura cautelare, giacché l’art. 75, comma primo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede la validità dell’ammissione del patrocinio “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

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Cass. pen. n. 25931/2008

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.

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Cass. pen. n. 6817/2007

Il difensore della persona ammessa nel procedimento penale al patrocinio a spese dello Stato, purché iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali. La deroga al principio della rappresentanza tecnica nel processo penale è però di stretta interpretazione, e non si estende a favore di altre figure, custodi o altri ausiliari del magistrato, che rivestano la qualità di avvocati iscritti nell’albo speciale.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale [art. 613 c.p.p.] è eccezionalmente derogata, a favore dell’avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall’art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 c.p.c. [Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata].
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento per l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti o da giudici da essi delegati. [Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata].
Nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle competenze professionali l’ufficio giudiziario competente, quando anche ha natura collegiate come il tribunale di sorveglianza o la corte di appello, decide in composizione monocratica nella persona del presidente o del giudice dallo stesso delegato.

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Cass. pen. n. 30181/2004

In tema di patrocinio dei non abbienti, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza reiettiva del reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile o rigettato l’istanza per l’ammissione al beneficio sia il difensore dell’imputato o del condannato, in via autonoma, sia quello delle altre parti, purché munito di procura speciale a norma dell’art. 122 c.p.p.

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Cass. pen. n. 19289/2004

Anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia], che ha abrogato la legge 30 luglio 1990, n. 217, la competenza a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nella fase delle indagini preliminari appartiene al giudice per le indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 17540/2004

In tema di liquidazione di compensi ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che gli importi di cui al punto cinque della vigente tariffa penale, riguardante l’onorario «per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali», vadano liquidati solo per la partecipazione a udienze di effettiva discussione, trovando altrimenti applicazione il punto quattro della stessa tariffa, che stabilisce onorari ridotti per le più generiche ipotesi di «partecipazione e assistenza ad atti o attività compiute durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista la presenza del difensore», come pure «alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento».

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Cass. pen. n. 640/2004

In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, la previsione di cui all’art. 12, comma secondo, legge n. 217 del 1990 — per la quale la liquidazione è effettuata con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto — deve essere intesa nel senso che all’esito di ogni fase o grado del procedimento deve aver luogo un’unica liquidazione a mezzo di un unico decreto che definisce le spettanze relative a quel grado o a quella fase con una valutazione globale, senza che ciò implichi la necessità di un’unica richiesta, sempre che le plurime richieste consentano una decisione unica.

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Cass. pen. n. 40869/2003

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare, anche a seguito della nuova disciplina, contenuta nel Testo unico di riordino normativo della materia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pur in mancanza di una disposizione specifica.

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Cass. pen. n. 32296/2003

L’ambito delle attività difensive relativamente alle quali può trovare applicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2000 n. 115, l’istituto del patrocinio dei non abbienti, dev’essere osservato, per identità di ratio, anche con riguardo alla difesa dei collaboratori di giustizia, alla quale si riferisce l’art. 115 del medesimo T.U.

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Cass. pen. n. 32289/2003

Attesa la ontologica differenza tra latitanza ed irreperibilità, dal momento che la prima è frutto di una opzione strategica difensiva mentre la seconda non è determinata necessariamente da una condotta volontaria, deve escludersi che al difensore d’ufficio del latitante possa applicarsi la disciplina dettata in materia di retribuzione del difensore d’ufficio dell’irreperibile dall’art. 32 bis att. c.p.p. [ora sostanzialmente trasfuso nell’art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115].

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Cass. pen. n. 32284/2003

In tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell’imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [e, in precedenza, dall’ora abrogato art. 32 bis att. c.p.p.], deve ritenersi che, attesa la totale equiparabilità, quoad effectum, nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell’art. 159 c.p.p. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta ex lege, ai sensi dell’art. 161, comma 4, stesso codice, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del T.U., dovendosi, al contrario, considerare come “irreperibile”, ai fini dell’applicabilità di tale norma, tanto l’imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., con l’unica eccezione, tuttavia, nel caso che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d’ufficio che poi avanza la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell’Erario; e ciò per l’evidente ragione che il difensore d’ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad assumere anche la veste di domiciliatario dell’imputato, qualora liberamente vi acconsenta, non può poi pretendere di far ricadere, sic et simpliciter, a carico dello Stato le conseguenze economicamente negative derivanti da tale scelta, ma deve soggiacere all’onere, previsto dall’art. 116, comma 1, del T.U. [e, in precedenza, dall’art. 32, comma 2, att. c.p.p.], di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito.

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Cass. pen. n. 5944/2003

In tema di gratuito patrocinio, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso dal Gip è inammissibile, né se ne possono conservare gli effetti mediante la sua corretta qualificazione come “reclamo” al tribunale competente e la conseguente trasmissione a quest’ultimo, stante l’eterogeneità dei rimedi.

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Cass. pen. n. 2401/2003

È inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che rigetta il reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposto dal difensore dell’interessato non munito di procura speciale conferita per atto notarile o ai sensi dell’art. 122 c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che, trattandosi di difensore dell’imputato, egli sia stato investito di rituale nomina, non potendo quest’ultima valere a farlo diventare parte nella procedura di ammissione al gratuito patrocinio.

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Cass. pen. n. 37097/2002

In tema di patrocinio dei non abbienti, l’art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nello stabilire, al comma 9 ter [introdotto dall’art. 2, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 134], l’obbligo, per il giudice, di chiedere “preventivamente” alle varie autorità ivi indicate le informazioni “necessarie e utili sui soggetti richiedenti”, esclude che dette informazioni possano essere chieste con riguardo a procedure che siano già state definite, sotto l’impero della disciplina previgente, con la concessione del richiesto beneficio; provvedimento, questo, che resta quindi revocabile solo in presenza delle condizioni già previste dall’art. 10 della legge n. 217/1990, con esclusione, invece, della revoca prevista dal comma 1 bis dell’art. 6 della stessa legge n. 217/1990 [introdotto anch’esso dall’art. 6 della legge n. 134/2001], la quale presuppone l’avvenuta ammissione al beneficio proprio nell’attesa che vengano acquisite le informazioni precedentemente richieste in base alla nuova normativa.

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Cass. pen. n. 35071/2002

In tema di gratuito patrocinio, anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 113, che non ha espressamente ripetuto, quanto alla competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali, il riferimento al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è avvenuta la prestazione, detta competenza, per ragioni sistematiche, continua ad appartenere a quest’ultimo giudice e non a quello del procedimento incidentale. [In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto competente a disporre la liquidazione delle spese di gratuito patrocinio della fase di riesame il Gup che aveva giudicato l’istante con rito abbreviato].

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Cass. pen. n. 17865/2002

In tema di patrocinio a spese dello Stato, non va computata al fine della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio l’indennità di accompagnamento istituita dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, non costituendo quest’ultima un reddito quanto piuttosto un’erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell’opera di terze persone.

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Cass. pen. n. 768/2000

Poiché il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire un sistema in sè concluso, non assorbito dalla funzione — parallela, ma distinta — del giudice investito della cognizione sul merito, spetta al tribunale della libertà adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio per l’attività svolta dinanzi ad esso, in sede di riesame o di appello.

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Cass. pen. n. 5517/2000

In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo a carico di minorenni, con riferimento alla disposizione di cui al quinto comma dell’art. 1 della legge n. 217 del 1990, va affermato che la liquidazione del compenso al difensore deve essere effettuata indipendentemente dalla circostanza che il minore imputato abbia, al momento della prestazione professionale, raggiunto la maggiore età.

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Cass. pen. n. 5568/1999

Il fatto che la trattazione del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di gratuito patrocinio debba essere effettuata, per il richiamo operato dall’art. 6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217 all’art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, nelle forme del processo civile, non implica affatto che la competenza a decidere sul detto ricorso sia in ogni caso del giudice civile, dovendosi al contrario ritenere che essa, quando il negato accesso al gratuito patrocinio sia stato chiesto per un procedimento penale, appartenga agli organi [tribunale o corte d’appello, a seconda dei casi], della giurisdizione penale.

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Cass. pen. n. 2456/1999

L’ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, costituisce un provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto alcun altro specifico mezzo di impugnazione se non il ricorso in Cassazione.

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Cass. pen. n. 3465/1999

Il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria «enclave processuale», la cui attività non è ontologicamente assorbita dalla funzione – parallela ma distinta – del giudice del procedimento di cognizione. Pertanto, spetta al tribunale del riesame adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti per l’attività svolta davanti al tribunale medesimo.

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Cass. pen. n. 1390/1998

Ai fini del diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c. [Nell’affermare tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva motivato il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio richiamando un’imponente serie di reati e la loro cospicua valenza economica, dimostrativi della circostanza che l’interessato aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio].

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Cass. pen. n. 5798/1997

In tema di gratuito patrocinio, il ricorso che l’interessato, ai sensi dell’art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217, può proporre «davanti al tribunale o alla corte d’appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’istanza», deve intendersi come rimedio da proporre avanti allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene, organicamente, il giudice che ha rigettato l’istanza. Tale regola è operante anche quando trattasi di provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza in forza di quanto espressamente stabilisce al riguardo l’art. 15 della stessa legge n. 217 del 1990. [Nella fattispecie, nel conflitto sollevato dal tribunale di sorveglianza, che aveva emesso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nei confronti della corte di appello, che si era dichiarata incompetente a decidere sul ricorso proposto avverso il decreto di rigetto di detta istanza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale di sorveglianza].

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Cass. pen. n. 2815/1997

Nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la autocertificazione [e le indicazioni allegate] ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell’ammontare dei redditi esposti. [In proposito la Corte ha ulteriormente osservato che ove all’esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità].

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Cass. pen. n. 250/1997

In tema di gratuito patrocinio, l’elevazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, prevista dall’art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990 n. 217 nel caso di soggetto convivente con il coniuge o con altri familiari, opera anche nell’ipotesi in cui costoro non siano titolari di alcun reddito proprio.

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Cass. pen. n. 125/1996

L’ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura-decisoria contro il quale non è previsto nell’ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione.

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Cass. pen. n. 1757/1995

L’opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione, a debito dello Stato, del compenso professionale per la difesa svolta, in processo penale, di un minore deve in ogni caso essere trattata e decisa previa convocazione ed audizione degli interessati in camera di consiglio, secondo la procedura prescritta dall’art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794.

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Cass. pen. n. 3804/1994

La mancata previsione esplicita di una revoca per violazione dell’art. 1 comma ottavo della legge n. 217 del 1990 [nella specie, per essere stato illegittimamente ammesso a gratuito patrocinio l’imputato di una contravvenzione] non esclude la possibilità [e la legittimità] di un intervento ex officio della stessa autorità che indebitamente abbia provveduto all’ammissione al beneficio, dovendosi detto intervento ricondurre nell’ambito della potestà di autotutela propria della pubblica amministrazione in relazione al contenuto, essenzialmente amministrativo, dell’atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [In motivazione, la S.C. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 1 della predetta legge n. 217 del 1990 sul rilievo che analoga questione era già stata dichiarata infondata da Corte cost. 16 giugno 1994 n. 243].

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Cass. pen. n. 2842/1991

Ai sensi del secondo comma dell’art. 10, L. 30 luglio 1990, n. 217, la condizione per la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il raggiungimento della prova della modificazione delle condizioni di reddito del beneficiario. Una volta raggiunta tale prova, e quindi indipendentemente dal decorso dei termini fissati dall’art. 5, primo comma, lettera c], l’intendente di finanza competente ha la potestà di richiedere la revoca del provvedimento di ammissione ed il giudice ha l’obbligo di provvedere a detta revoca «in ogni momento»: anche in pendenza, quindi, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sul rilievo del cui contenuto l’ammissione al patrocinio gratuito è subordinata e viene richiesta dall’interessato.

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