14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2842 del 31 luglio 1991
Testo massima n. 1
Ai sensi del secondo comma dell’art. 10, L. 30 luglio 1990, n. 217, la condizione per la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il raggiungimento della prova della modificazione delle condizioni di reddito del beneficiario. Una volta raggiunta tale prova, e quindi indipendentemente dal decorso dei termini fissati dall’art. 5, primo comma, lettera c ], l’intendente di finanza competente ha la potestà di richiedere la revoca del provvedimento di ammissione ed il giudice ha l’obbligo di provvedere a detta revoca «in ogni momento»: anche in pendenza, quindi, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sul rilievo del cui contenuto l’ammissione al patrocinio gratuito è subordinata e viene richiesta dall’interessato.
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