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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 25931 del 26 giugno 2008

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 25931 del 26 giugno 2008

Testo massima n. 1

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.

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