Cass. pen. n. 1757 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1


L'esame che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti e non può estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, accertamento che è riservato alla successiva fase, pure di competenza del giudice per le indagini preliminari, di applicazione di misure cautelari.

Testo massima n. 2


L'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione, a debito dello Stato, del compenso professionale per la difesa svolta, in processo penale, di un minore deve in ogni caso essere trattata e decisa previa convocazione ed audizione degli interessati in camera di consiglio, secondo la procedura prescritta dall'art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794.

Normativa correlata