Cass. pen. n. 40869 del 28 ottobre 2003

Testo massima n. 1


In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare, anche a seguito della nuova disciplina, contenuta nel Testo unico di riordino normativo della materia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pur in mancanza di una disposizione specifica.

Normativa correlata