Cass. pen. n. 6816 del 16 febbraio 2007

Testo massima n. 1


In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, di competenza del Tribunale di sorveglianza o della Corte di appello, deve essere trattato in composizione monocratica dai rispettivi presidenti o da giudici da essi delegati. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).

Testo massima n. 2


In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 c.p.p.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 c.p.c. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata).

Normativa correlata