14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2815 del 11 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la autocertificazione [ e le indicazioni allegate ] ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell’ammontare dei redditi esposti. [ In proposito la Corte ha ulteriormente osservato che ove all’esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità ].
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