12 Mag Art. 509 — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
Posted at 15:54h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo – Giudizio > Titolo II – Dibattimento > Capo III – Istruzione dibattimentale
1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento [ 477 2, 304 1 lett. a] per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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