12 Mag Art. 508 — Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia [ 220–233 ], il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento [ 477 2] e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501 .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 11867/1995
L’art. 230 c.p.p. stabilisce, nei primi due commi, l’ambito di operatività del consulente tecnico nel senso che la sua attività può esplicarsi sia nel momento del conferimento dell’incarico al perito, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Inoltre tale articolo, al comma 4, pone dei limiti temporali alla facoltà di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attività possa ritardare lo svolgimento della perizia. Ne consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell’incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l’esame del perito di ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento con le forme previste dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 508 c.p.p. [In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che tale interpretazione dell’art. 230 c.p.p. non trova ostacolo nella disposizione dell’art. 152 att. c.p.p., sicuramente applicabile nel caso che la perizia sia disposta in dibattimento ai sensi dell’art. 508, comma 1, prima parte, del codice, essendo necessario assicurare il contraddittorio in dibattimento mediante la facoltà, riconosciuta al consulente, di formulare osservazioni e sollecitare indagini nel corso dello stesso dibattimento o nel corso delle operazioni peritali, qualora sia necessario rinviare il dibattimento per procedere ad accertamenti e indagini di natura tecnica; al contrario, nel caso che il dibattimento venga rinviato ai sensi della seconda parte dello stesso articolo, l’esame del consulente tecnico in dibattimento deve ritenersi escluso, qualora lo stesso non abbia svolto forma di intervento nella fase del conferimento dell’incarico o nel corso delle operazioni peritali, in quanto tale esame trova un limite nel disposto dell’art. 230 c.p.p.].
Cass. pen. n. 3183/1992
In tema di istruzione dibattimentale, nei processi che proseguono con le norme anteriormente vigenti, qualora il perito abbia risposto ai quesiti con relazione scritta, il suo esame alla successiva udienza è facoltativo, in quanto l’art. 245 comma secondo, lett. l] disp. trans. rende immediatamente applicabile l’art. 508 c.p.p. limitatamente ai commi primo e secondo e non al terzo.
Cass. pen. n. 6945/1991
In tema di istruzione dibattimentale, allorché, su richiesta di parte o d’ufficio, il giudice dispone una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, prevista in linea generale dall’art. 227 c.p.p. e non esclusa dall’art. 508, terzo comma, stesso codice, là dove è stabilito che il perito stesso risponda ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente. Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, terzo comma, e 511, terzo comma stesso codice. La lettura compiuta senza il previo esame del perito non determina la inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alle sanatorie di cui all’art. 183. [Nella fattispecie, su richiesta del P.M. in dibattimento era stato dato incarico al perito, che aveva giurato e dopo qualche giorno depositata la perizia. Alla successiva udienza — a cui il tribunale aveva rinviato in prosieguo il processo, diffidando a comparire l’imputato e il suo difensore e non anche il perito, senza che alcuno eccepisse alcunché — fu data lettura delle conclusioni della perizia depositata].
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