12 Mag Art. 360 — Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini [ 61 ], la persona offesa [ 90 ] dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici [ 225, 233 ].
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve .
4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [ 392 ], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa .
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis , se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento [ 191, 431 1 lett. c, 511 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 18246/2015
Il procedimento di identificazione del d.n.a. della persona attraverso l’utilizzo del profilo genetico si articola in tre fasi distinte, costituite: a] dall’estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; b] dalla decodificazione dell’impronta genetica dell’indagato; c] dalla comparazione tra i due profili; delle indicate operazioni l’unica che può presentare i caratteri della irripetibilità è quella relativa alla estrapolazione del profilo genetico, in ragione sia della scarsa quantità della traccia genetica sia della scadente qualità del d.n.a. presente nella stessa.
Cass. pen. n. 11086/2015
L’omissione dell’avviso all’indagato di accertamenti tecnici irripetibili integra un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata con l’acquisizione concordata della relazione di consulenza.
Cass. pen. n. 50589/2013
La consulenza disposta dal P.M. sul nastro carbografico di una macchina per scrivere costituisce accertamento tecnico irripetibile, sicchè, qualora non si utilizzi la procedura garantita di cui all’art. 360 cod. proc. pen. nell’ambito di un procedimento a carico di persone note, e sia anche solo ipotizzabile che detto accertamento possa riguardare taluno degli indagati, il contenuto dei “pizzini”, ricostruito attraverso l’esame predetto, deve ritenersi inutilizzabile.
Cass. pen. n. 43413/2013
In tema di accertamenti irripetibili, qualora sia stata formulata riserva d’incidente probatorio, il P.M. può legittimamente disporre di procedere solo se sussiste l’oggettiva necessità di immediata esecuzione dell’indagine tecnica e cioè l’impossibilità assoluta di effettuarla, con identiche prospettive di risultato, in un momento successivo. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili degli esami sclerometrici eseguiti per accertare la compromissione della statica di alcuni manufatti, in quanto compiuti su materiali non deperibili nel breve periodo].
Cass. pen. n. 28459/2013
L’omissione dell’avviso all’indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 10350/2013
La rilevazione di impronte papillari non può essere annoverata tra gli accertamenti tecnici irripetibili, quali previsti e disciplinati dall’art. 360 c.p.p., neppure quando sia stata effettuata con l’impiego di particolari prodotti o di accorgimenti tecnici che servano a renderle visibili.
Cass. pen. n. 6344/2013
La consulenza balistica [nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile “test” esploso con la pistola posseduta dall’indagato all’epoca dei fatti] non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell’accertamento.
Cass. pen. n. 37708/2008
Il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA., per l’individuazione del profilo genetico per eventuali confronti, sono utilizzabili se non sia stato possibile osservare, in quanto l’indagine preliminare si svolgeva contro ignoti, le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero.
Cass. pen. n. 33404/2008
Il pubblico ministero che procede ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso non solo alla persona il cui nominativo è già iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d’ufficio in vista dell’esecuzione dell’accertamento.
Cass. pen. n. 2001/2008
Gli elementi istruttori acquisiti dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell’art. 360 c.p.p. sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova, in quanto la disciplina prevista per l’attività istruttoria del perito dall’art. 228, comma terzo, c.p.p. si estende analogicamente alla medesima attività istruttoria del consulente tecnico per identità di ratio legis .
Cass. pen. n. 37147/2007
In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell’art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l’incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall’art. 359 c.p.p., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l’operato del consulente. [In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che le risultanze della consulenza personologica ex art. 359 c.p.p. sono utilizzabili nei riti speciali ovvero nel giudizio ordinario, sull’accordo delle parti].
Cass. pen. n. 23939/2007
L’art. 360, comma quinto, c.p.p., nel prevedere l’inutilizzabilità «nel dibattimento» dei risultati degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta a indagini ed in assenza della condizione della indifferibilità, prevista dall’ultima parte del precedente comma quarto, lascia per ciò stesso chiaramente intendere che detta inutilizzabilità non sussiste con riguardo all’adozione di misure cautelari.
Cass. pen. n. 23319/2004
La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell’art. 354 c.p.p., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalità prescritte dall’art. 360 c.p.p.
Cass. pen. n. 7202/2004
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall’art. 360 c.p.p. ricorre l’obbligo di dare l’avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell’espletamento delle operazioni peritali.
Cass. pen. n. 11886/2002
L’accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 348 c.p.p., non può essere utilizzato per la decisione a norma dell’art. 512 c.p.p., qualora l’analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi [nella specie mozziconi di sigaretta] e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell’imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. [Nell’occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l’accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att.].
Cass. pen. n. 5808/2001
La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente da una piantagione di canapa indiana selezionato nell’ambito degli accertamenti urgenti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame.
Cass. pen. n. 4453/2000
L’espressione usata nell’art. 360 c.p.p. circa l’avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l’atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l’effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell’accertamento da eseguire. E invero l’esigenza di speditezza, che condiziona l’utile esperibilità dell’incombente, comporta, sotto il profilo delle garanzie processuali, che la presenza all’atto dei difensori è consentita, ma non obbligatoria. Ne consegue che è sufficiente la comunicazione dell’avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma previsto dall’art. 149 c.p.p., deve ritenersi obbligatorio, come elemento di validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione lessicale, che sia «notificato avviso».
Cass. pen. n. 10688/1996
Qualora il pubblico ministero proceda ad un accertamento tecnico irripetibile senza dare il previsto avviso alla persona indagata ed al suo difensore, non si realizza un’ipotesi di inutilizzabilità del mezzo, ma di nullità ai sensi dell’art. 178 comma primo c.p.p. la quale, non rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 c.p.p. deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stata acquisita al dibattimento una perizia irripetibile disposta dal pubblico ministero su soluzione di lavaggio di attrezzi finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti; al contempo ha rilevato che la verificatasi violazione dei diritti della difesa nell’esperimento di tale incombente aveva concretato una nullità che doveva ritenersi sanata in quanto tardivamente eccepita solo nei motivi di appello].
Cass. pen. n. 10590/1996
L’imputato che non abbia a suo tempo formulato riserva di promuovere incidente probatorio ex art. 360, comma quarto, c.p.p., non può più sollevare la questione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal P.M. ai sensi del menzionato art. 360 c.p.p. per mancanza del presupposto della non ripetibilità dell’accertamento tecnico, dovendosi considerare decaduto dalla relativa eccezione.
La nullità dell’accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p. per omissione dell’avviso alla persona indagata e al difensore, attinendo all’intervento e all’assistenza della stessa in operazione alla quale l’indagato e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare [tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di assenza], va eccepita, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza. [Nella fattispecie, la censura è stata dichiarata inammissibile, essendo stata l’eccezione sollevata con l’atto di appello].
Cass. pen. n. 6293/1996
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall’art. 360 c.p.p., ricorre l’obbligo di dare l’avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell’espletamento delle operazioni peritali. Ne consegue che il mancato avviso al difensore dell’inizio di tali operazioni non integra nessuna nullità, qualora il difensore, nominato dalla persona indagata successivamente al conferimento dell’incarico, non abbia comunicato al consulente di ufficio di voler partecipare alle operazioni peritali anche mediante la nomina di un consulente di parte.
Cass. pen. n. 3066/1996
La sanzione della inutilizzabilità non è prescritta dall’art. 360, comma 5, c.p.p. per il caso in cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori, ma per il solo caso in cui il P.M., malgrado l’espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, ha ugualmente disposto di procedere a tali accertamenti. Trattasi, quindi, semplicemente di una nullità di ordine generale [art. 178, lett. c, c.p.p.] che non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado [art. 180 c.p.p.].
Cass. pen. n. 7324/1995
Un atto qualificato come «accertamento tecnico non ripetibile» trova disciplina nell’art. 360 c.p.p. e, in assenza della riserva dell’indagato, di promuovere incidente probatorio, prevista dal quarto comma di detto articolo, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 lett. c] c.p.p. Da tale inserimento dovuto, deriva la utilizzabilità dell’atto a norma dell’art. 511 comma primo c.p.p., e ciò — ove l’atto consista in una relazione tecnica — indipendentemente dall’audizione in udienza dell’estensore della relazione, richiesta dagli artt. 511 comma terzo e 501 c.p.p. per la perizia, o per la consulenza del pubblico ministero svolta al di fuori della specifica procedura prevista dal citato art. 360. [Nella fattispecie si trattava di accertamenti tecnici chimico-balistici disposti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari e, al difensore ed agli indagati, non era stato dato avviso dell’incarico al consulente. Al riguardo la Suprema Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che la corte di appello aveva correttamente escluso la rilevabilità in quella fase, a norma dell’art. 180 c.p.p. dei vizi attinenti l’avviso al difensore ed agli indagati previsto dall’art. 360 comma primo, c.p.p., trattandosi di nullità di ordine generale rientrante nella previsione dell’art. 178 lett. c, c.p.p. verificatasi nella fase delle indagini preliminari e non dedotta nel giudizio di primo grado].
Cass. pen. n. 360/1995
Qualora il P.M. abbia proceduto ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. senza dare avviso alla persona sottoposta alle indagini, sussiste un’ipotesi di nullità di cui all’art. 178, lett. c], c.p.p. Se però vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l’accettazione da parte dell’imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità detta.
Cass. pen. n. 6422/1994
Pur essendo incontestabile che l’individuazione è «un puro atto di indagine finalizzato ad orientare l’investigazione, ma non ad ottenere la prova» ed esaurisce, dunque, «i suoi effetti all’interno nella fase in cui viene compiuta» [v. Corte costituzionale, sentenza n. 265 del 1991, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 364 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contemplata si applichi all’individuazione cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini»], è anche vero che un regime di tal genere presuppone che sia possibile nella fase del dibattimento espletare il mezzo di prova corrispondente e cioè la ricognizione. Quando, invece, l’atto è divenuto irripetibile per il rifiuto opposto dal coimputato di rendere alcuna dichiarazione, ne è consentita l’utilizzazione ai fini previsti dall’art. 526, primo comma, c.p.p. E ciò in forza dell’art. 238, terzo comma, c.p.p., nel testo sostituito dall’art. 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, che autorizza «comunque» l’acquisizione della documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili, sia in forza del combinato disposto degli artt. 511 bis c.p.p., inserito dallo stesso decreto legge, e 511, secondo comma del codice, in un contesto normativo che, attraverso il veicolo della lettura, rende possibile l’utilizzazione a fini di prova dei detti atti. Una linea, quella ora ricordata, già tracciata dalla giurisprudenza di questa corte quando, relativamente ai risultati dell’individuazione disposta dal pubblico ministero per l’immediata prosecuzione delle indagini, ha ritenuto che, integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal pubblico ministero, si tratta di atti utilizzabili anche nell’istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni, qui non potuta espletare per il rifiuto opposto dai coimputati.
Cass. pen. n. 758/1994
I risultati di un accertamento tecnico, non indifferibile, disposto dal P.M., possono essere legittimamente utilizzati dal giudice di merito, ove l’accertamento stesso sia stato espletato senza l’espressa riserva della persona sottoposta alle indagini di promuovere incidente probatorio.
Cass. pen. n. 2999/1993
Nel caso in cui si proceda con giudizio abbreviato, i risultati della consulenza tecnica disposta dal P.M. su sostanze non soggette a modificazioni in tempi brevi [nella specie trattavasi di eroina e cocaina] e pertanto, senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 360 c.p.p., non trattandosi di accertamento irripetibile, se inseriti nel fascicolo del P.M. legittimamente possono essere utilizzati ai fini della decisione, a norma dell’art. 440 c.p.p., al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti. [Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309].
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