Art. 61 – Codice di procedura penale – Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 ss., 551 ss. c.p.p.].

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30666/2024

In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.

Cass. pen. n. 24263/2010

È legittima la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento.

Cass. pen. n. 15208/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale.

Cass. pen. n. 10026/2008

In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 19 maggio 2008).

Cass. pen. n. 13057/2003

La notifica nei casi di urgenza a mezzo telegramma è prevista dall'art. 149 c.p.p. solo nei confronti di persone diverse dall'imputato e poiché l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato, non può essere utilizzata neppure nei confronti della persona sottoposta alle indagini.

Cass. pen. n. 9122/1995

Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell'imputato; d'altro canto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.