12 Mag Art. 139 — Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [ 134 ] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario [ 126 ] che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva [ 140 ].
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 3784/1995
L’impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico [art. 134 c.p.p.], si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l’art. 139, secondo comma, c.p.p. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal terzo comma dell’art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all’art. 139, terzo comma, c.p.p., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità né utilizza atti inesistenti.
Cass. pen. n. 6151/1994
In tema di documentazione degli atti, l’omissione della trascrizione delle registrazioni, di cui all’art. 139 c.p.p. [riproduzione fonografica o audiovisiva], non è prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista.
Cass. pen. n. 1698/1993
La misura cautelare può essere richiesta dal P.M. sulla base della sola trascrizione della «documentazione fonografica» di atti del procedimento senza che sia necessario allegare alla richiesta anche la registrazione fonografica. Ed invero l’art. 139, comma sesto, c.p.p. dispone che le registrazioni fonografiche sono unite agli atti del procedimento, ma non prevede sanzione alcuna, in particolare quella della inutilizzabilità della trascrizione, in caso di omessa osservanza della norma.
Cass. pen. n. 1091/1992
In tema di documentazione degli atti, anche quando si procede contro imputati stranieri che non si esprimano in lingua italiana, il verbale di udienza, per il principio generale sancito dall’art. 109 c.p.p. e per il chiaro tenore dell’art. 139 dello stesso codice, non deve contenere l’interlocuzione interprete-imputato; ciò vale anche per la trascrizione delle riproduzioni fonografiche eseguite a norma degli artt. 134 e 139 c.p.p., costituendo le stesse parte integrante del verbale. Pertanto, la mancata trascrizione in lingua straniera delle comunicazioni intercorse fra interprete ed imputato di per sé non prova il mancato compimento di attività processuali.
Cass. pen. n. 11984/1991
La mancata trascrizione delle riproduzioni fonografiche di cui all’art. 134 c.p.p., pur in assenza del consenso delle parti previsto dall’art. 139, comma 5, c.p.p., non rientra nelle cause di nullità dei verbali, quali indicate nell’art. 142 c.p.p., né è inquadrabile in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 c.p.p.
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