Art. 558 bis – Codice di procedura penale – Giudizio immediato

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 bis.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.