Art. 558 – Codice di procedura penale – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza [380, 381] o che hanno avuto in consegna l'arrestato [383] lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo [449-452] quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono [449 2].
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.
7. [L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine [451 6].
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.]
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 11833/2017
Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall'art. 558 cod., comma quarto, proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l'arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestività della richiesta e della fissazione dell'udienza di convalida.
Cass. pen. n. 7933/2012
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 cod. proc. pen., dopo aver provveduto alla convalida, disponga la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto dell'incompletezza dell'attività investigativa, in quanto la carenza investigativa non rientra tra i presupposti del rito direttissimo e, ove sussistente, ben può essere colmata dal giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Cass. pen. n. 42696/2008
Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo «può » (non «deve » ) formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione di nullità per irregolare trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a seguito della convalida dell'arresto e della concessione di un termine a difesa con rinvio del processo, è stata ritenuta sanata dalla richiesta dell'imputato di procedere al rito abbreviato).
Cass. pen. n. 31627/2004
L'art. 558 c.p.p., nel disciplinare la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, presuppone l'attualità dello stato di arresto, per cui deve ritenersi che, ove questa sia venuta meno, avendo il pubblico ministero disposto la liberazione dell'arrestato, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., alla convalida debba provvedere, secondo le regole ordinarie, non più il giudice del dibattimento ma il giudice per le indagini preliminari.
Cass. pen. n. 31043/2004
Qualora il pubblico ministero intenda chiedere, ai sensi dell'art. 558 c.p.p., la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, la facoltà, riconosciutagli dal comma 4, seconda parte, di detto articolo di chiedere al giudice la fissazione di apposita udienza è esercitabile solo a condizione che il giudice non tenga già udienza e non sia quindi possibile la presentazione immediata dell'arrestato, ai sensi della prima parte dello stesso comma 4. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il tribunale monocratico, richiesto di fissare udienza per il giorno successivo all'arresto, aveva poi, in detta udienza, respinto la richiesta di convalida osservando che esso aveva tenuto udienza anche il giorno precedente).
Cass. pen. n. 23197/2004
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto l'art. 558 c.p.p., al comma quarto, richiama le disposizioni dell'art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza, e al comma primo prevede che la persona arrestata venga presentata direttamente al giudice del dibattimento, e questo non può che essere quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza. v. Corte cost., 16 luglio 2004 n. 223.