Cass. pen. n. 31627 del 20 luglio 2004

Testo massima n. 1


L'art. 558 c.p.p., nel disciplinare la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, presuppone l'attualità dello stato di arresto, per cui deve ritenersi che, ove questa sia venuta meno, avendo il pubblico ministero disposto la liberazione dell'arrestato, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., alla convalida debba provvedere, secondo le regole ordinarie, non più il giudice del dibattimento ma il giudice per le indagini preliminari.

Normativa correlata