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Art. 557 — Procedimento per decreto

Art. 557 — Procedimento per decreto

1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione .

2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non puó chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24346/2003

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell’art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l’utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

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Cass. pen. n. 32418/2001

In tema di procedimenti speciali davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedendo l’art. 557, comma 3, c.p.p. che, in caso di opposizione a decreto penale, si osservino le disposizioni relative al procedimento per decreto contenute nel libro VI, titolo V, stesso codice [artt. 459-464] solo «in quanto applicabili», ed essendo da escludere l’applicabilità del giudizio immediato [richiamato nell’art. 464, comma 1, c.p.p.] ai procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, deve concludersi che nel giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale davanti al tribunale in composizione monocratica il termine di comparizione non può essere quello di trenta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p., ma va individuato in quello di sessanta giorni [riducibile, nei casi di urgenza, a quarantacinque], previsto dall’art. 552, comma 3, c.p.p. per l’ordinario decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico, salvo che venga fatta richiesta di giudizio abbreviato, nel qual caso il termine va individuato in quello di cinque giorni, stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 464 c.p.p.

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Cass. pen. n. 25227/2001

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la disciplina applicabile all’opposizione al decreto penale di condanna e al conseguente giudizio deve essere individuata con riferimento alla legge vigente al momento della presentazione dell’opposizione e non a quello della notifica del decreto. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di oblazione, presentata in dibattimento, perché l’opposizione al decreto — notificato nella previgente disciplina — era stata proposta quando era già in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479, che impone di formulare con tale atto l’istanza di oblazione].

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