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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25227 del 21 giugno 2001

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25227 del 21 giugno 2001

Testo massima n. 1

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la disciplina applicabile all’opposizione al decreto penale di condanna e al conseguente giudizio deve essere individuata con riferimento alla legge vigente al momento della presentazione dell’opposizione e non a quello della notifica del decreto. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di oblazione, presentata in dibattimento, perché l’opposizione al decreto — notificato nella previgente disciplina — era stata proposta quando era già in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479, che impone di formulare con tale atto l’istanza di oblazione ].

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