14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23615 del 23 giugno 2005
Testo massima n. 1
Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell’accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l’assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Il termine minimo di comparizione di venti giorni che si applica, in virtà del richiamo operato dall’art. 557, comma terzo c.p.p., anche al giudizio di opposizione a decreto penale di condanna innanzi al tribunale monocratico, deve essere rispettato con riferimento alla prima notificazione del citato decreto ed alla udienza originariamente fissata per la comparizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]