16 Mar Art. 374 — Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni [ 375, 384 ].
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela [ 120 ], richiesta [ 8, 9, 10, 11, 12, 127, 131 ] o istanza [ 9, 10 ], e questa non è stata presentata [ 375, 384 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 51681/2017
Il reato di frode processuale, previsto dall’art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d’ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all’oggetto dell’accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente.
Cass. pen. n. 20454/2009
In caso di favoreggiamento, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente. (Fattispecie in cui, dopo un incidente sul lavoro occorso ad un dipendente, il caposquadra aveva mutato lo stato dei luoghi, così da far apparire una diversa dinamica dei fatti ed il rispetto delle norme antinfortunistiche. La Corte ha ritenuto che l’agente, oltre che per favorire il suo datore di lavoro, aveva agito per evitare una imputazione di concorso nel reato di lesioni personali).
Cass. pen. n. 5009/2008
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l’attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
Cass. pen. n. 45583/2007
Non integra la condotta del delitto di frode processuale in vista di un procedimento penale ancora da iniziarsi la ripulitura della scena del delitto (in specie, omicidio), posta in essere con la rimozione grossolana e maldestra delle tracce di sangue, facendo difetto in tali atti ogni potenzialità ingannatoria.
Non integrano il delitto di frode processuale gli atti di immutazione dei luoghi, delle cose o delle persone posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale dell’autore di una condotta criminosa (nella specie, omicidio), non potendosi ad essi attribuire autonomo rilievo al fine della configurazione del concorso materiale di reati, per la sostanziale contiguità e il difetto della necessaria alterità rispetto alla condotta precedente.
Cass. pen. n. 23615/2005
Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi immutazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell’accertamento dei fatti. Costituendo tale finalità il dolo specifico e non un elemento oggettivo del reato, il fatto che il giudice non abbia ancora disposto l’assunzione del mezzo di prova non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Cass. pen. n. 41931/2003
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 374, primo comma c.p. (frode processuale), nella nozione di procedimento civile vanno compresi non solo il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre e a garantire i mezzi probatori del processo definitivo (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato de quo in un caso in cui era stato immutato artificiosamente lo stato dei luoghi di uno stabile in costruzione prima dell’espletamento dell’accertamento tecnico disposto dal presidente del tribunale ex art. 696 c.p.c.)
Cass. pen. n. 37409/2001
Non integra il reato di frode processuale la produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, giacché tale reato richiede per la sua configurazione che il fatto sia compiuto al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia.
Cass. pen. n. 4026/2000
Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l’inquadrabilità del fatto nello schema dell’illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l’attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l’ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell’ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l’induzione fraudolenta in errore delle «competenti autorità giudiziarie», che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell’illecito penale l’induzione in inganno il giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta «truffa processuale», atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d’altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall’art. 374 c.p.).
Cass. pen. n. 13645/1998
In tema di frode processuale, prevista dall’art. 374 c.p., l’immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice, pericolo che esiste invece ogni qual volta l’immutazione sia percepibile soltanto a un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto. (Fattispecie riguardante un immobile sul quale era stata disposta perizia per l’accertamento di vizi redibitori, derivanti da difetti dell’impianto idrico causativi di umidità nei muri, immobile del quale l’imputato aveva provveduto a ritinteggiare le pareti, così da occultare dette tracce, rilevabili solo da un occhio esperto e a seguito di attento esame).
Cass. pen. n. 8699/1996
In caso di frode processuale l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l’immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, nemo tenetur se detegere. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente.
Cass. pen. n. 10386/1989
Il peculato per appropriazione di denaro o cosa mobile, appartenenti alla P.A., si realizza ogni qualvolta il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ne ha il possesso per ragioni di ufficio, converta nelle proprie disponibilità — per un tempo minimo, purché apprezzabile — la cosa stessa anche se ciò avvenga con l’intenzione di restituirla e che poi effettivamente sia restituita. Qualora, invece, il pubblico funzionario prelevi il denaro o la cosa mobile e contestualmente li sostituisca con denaro dello stesso valore nominale o con cose aventi la medesima attitudine funzionale, viene a mancare l’elemento materiale del reato de quo, perché il predetto funzionario nulla converte nel proprio patrimonio e nessun interesse dello Stato-Amministrazione è correlativamente intaccato, salvo a realizzare con la predetta condotta, a seconda dello scopo illecito che si prefigga di raggiungere un diverso titolo di reato, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella fattispecie un geometra dell’ufficio tecnico di un comune si era appropriato della testina rotante a carattere Livius di una macchina da scrivere elettrica, di cui si era valso per la redazione di uno scritto anonimo, sostituendola con un’altra testina a carattere Silvia, al fine di poter conservare l’anonimato, potendo attraverso la perizia dattilografica disposta dal giudice di merito, essere individuato quale autore dell’anonimo realizzandosi così l’ipotesi della frode processuale ex art. 374 c.p. e non già quella di peculato per appropriazione).
Cass. pen. n. 4467/1989
Il reato di frode processuale si configura non con una generica immutazione dei luoghi, ma solo con quella che abbia attitudine a generare l’inganno o il pericolo dell’inganno stesso.
Cass. pen. n. 1438/1986
L’ipotesi delittuosa della immutazione artificiosa dello stato delle cose anteriormente all’inizio di un procedimento penale, di cui all’art. 374 c.p., richiede, sotto il profilo oggettivo, che venga apportata allo stato delle cose una modificazione materiale tale da implicare il pericolo di una diversa interpretazione del fatto, a causa dell’alterazione delle sue componenti probatorie, come nel caso di una pistola sottratta, prima dell’arrivo dell’autorità giudiziaria, a persona deceduta in un conflitto a fuoco; sotto il profilo soggettivo esige il fine, nella specie rivelato dallo stesso comportamento dell’agente che ha taciuto della sottrazione e non ha dato altre motivazioni alla sua azione, di trarre in inganno l’autorità giudiziaria.
Cass. pen. n. 9075/1985
In tema di reati previsti dall’art. 374 c.p., l’assoluta inidoneità dell’immutazione dei luoghi a generare la frode processuale si verifica solo quando la condotta è talmente grossolana da rivelare ictu oculi l’artificio, sì da togliere qualsiasi potenzialità ingannatrice all’immutazione stessa con una valutazione da effettuare ex ante, in base agli strumenti apprestati o alla loro oggettiva capacità offensiva. Ne consegue che il compimento delle operazioni di ripristino e di ripulitura di un terreno agricolo in vista della coltivazione dello stesso, effettuate per contrastare lo stato di fatto presentato al sopralluogo dell’autorità giudiziaria in un procedimento di reintegra possessoria, peraltro consistente in una condizione di completa incoltura dell’area di terreno, configura l’elemento materiale del delitto de quo, essendo idoneo a far apparire, contrariamente alla realtà, che i terreni non erano in stato di abbandono, ma anzi preparati per le opportune colture.
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