14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9075 del 12 ottobre 1985
Testo massima n. 1
In tema di reati previsti dall’art. 374 c.p., l’assoluta inidoneità dell’immutazione dei luoghi a generare la frode processuale si verifica solo quando la condotta è talmente grossolana da rivelare ictu oculi l’artificio, sì da togliere qualsiasi potenzialità ingannatrice all’immutazione stessa con una valutazione da effettuare ex ante, in base agli strumenti apprestati o alla loro oggettiva capacità offensiva. Ne consegue che il compimento delle operazioni di ripristino e di ripulitura di un terreno agricolo in vista della coltivazione dello stesso, effettuate per contrastare lo stato di fatto presentato al sopralluogo dell’autorità giudiziaria in un procedimento di reintegra possessoria, peraltro consistente in una condizione di completa incoltura dell’area di terreno, configura l’elemento materiale del delitto de quo, essendo idoneo a far apparire, contrariamente alla realtà, che i terreni non erano in stato di abbandono, ma anzi preparati per le opportune colture.
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