16 Mar Art. 120 — Diritto di querela
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta [ 8–11; c.p.p. 342 ] o istanza [ 9, 10; c.p.p. 341 ] ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [ 125 ], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato [ 543, 597 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 9187/2017
In tema di formalità della querela, l’autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell’atto di querela, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.
Cass. pen. n. 37012/2016
Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.
Cass. pen. n. 31567/2016
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall’art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell’interesse al positivo svolgimento dell’attività esecutiva o cautelare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la querela fosse stata correttamente proposta dalla società creditrice, negando che la legittimazione spettasse all’ufficiale giudiziario).
Cass. pen. n. 21359/2016
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall’espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l’esposizione dei fatti, “sporgo formale querela”non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del “favor querelae”, in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela).
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