16 Mar Art. 125 — Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 327/1970
L’istituto della curatela speciale, previsto dall’art. 121 c.p., intende conseguire la finalità di assegnare al minore, per quanto attiene all’esercizio del diritto di querela, persona che prenda il posto del rappresentante legale nei casi in cui il minore ne sia privo, oppure il rappresentante sia impedito, o si trovi in conflitto di interessi con il minore. Ricorrendo taluna di dette ipotesi, sono riservate al curatore speciale le medesime facoltà che l’art. 120, comma secondo e terzo, c.p., attribuisce al genitore o al tutore, compresa quella di proporre querela nonostante ogni contraria dichiarazione (espressa o tacita) del minore che abbia compiuto gli anni quattordici. Tuttavia la nomina del curatore speciale non importa, per questo ultimo, lo specifico obbligo di proporre querela, ma implica soltanto l’assunzione della rappresentanza del minore con il potere di fare uso delle facoltà inerenti all’esercizio di tale diritto. Con che resta salva anche la facoltà del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, di esercitare personalmente il diritto di querela, ove il curatore speciale vi abbia rinunciato (art. 125 c.p.).
[adrotate group=”11″]