16 Mar Art. 126 — Estinzione del diritto di querela
Posted at 13:00h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato > Capo IV – Della persona offesa dal reato
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa [ 543, 597 ].
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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