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Art. 9 — Delitto comune del cittadino all’estero

Art. 9 — Delitto comune del cittadino all’estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [ la pena di morte o ] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [ 112 ], sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’estradizione [ c.p.p. 697 ] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 bis.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23304/2008

Ai fini della punibilità dei delitti comuni commessi dal cittadino in territorio estero, il requisito della presenza sul territorio dello Stato deve necessariamente sussistere al momento dell’esercizio dell’azione penale, a nulla rilevando che venga meno in un momento successivo.

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Cass. pen. n. 38019/2004

La condizione di procedibilità prevista dall’art. 9, comma terzo, c.p. è realizzata quando l’Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l’estradizione, trasmetta all’autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.

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Cass. pen. n. 21251/2003

In tema di estradizione per l’estero, la condizione di reciprocità, prevista dall’art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nel caso in cui il reato motivante la domanda d’estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, consente il rifiuto dell’estradizione se la legislazione della Parte richiesta non autorizza la «perseguibilità» di un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio. Ne consegue che, facendo riferimento la norma alla sola punibilità, non rilevano le condizioni previste dal codice penale per la procedibilità dei reati commessi all’estero (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Germania per il reato di importazione di stupefacente commesso in Ecuador ed Olanda, non ritenendo rilevante che per tale reato in Italia l’art. 9 c.p. richiede, come condizione di reciprocità, la presenza del reo nel territorio).

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Cass. pen. n. 19678/2003

La richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, c.p. e 342 c.p.p. – al pari del rifiuto di dar corso ad una rogatoria dall’estero o per l’estero e del decreto di estradizione – seppure connotata da una larga discrezionalità, riveste natura giuridica di atto amministrativo, sottoposto all’obbligo di motivazione e alla gerarchia delle fonti normative e perciò suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo per i tipici vizi di legittimità propri del procedimento amministrativo. Tale provvedimento infatti non può essere definito come atto politico, in quanto non inerisce all’esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato né concerne la formulazione in via generale e al massimo livello dell’indirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini determinati di politica criminale e connotata altresì dal requisito dell’irretrattabilità. Ne consegue che l’esercizio del potere di firma di tale provvedimento può essere delegato dal Ministro della giustizia al dirigente dell’articolazione ministeriale competente in materia – direttore generale o capo dipartimento – secondo le specifiche direttive dell’organo di vertice politico (ad es. quella di informare il Ministro della natura e del contenuto del singolo atto).

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Cass. pen. n. 3624/1995

L’iscrizione nei registri dello stato civile, quale cittadino italiano, in forza dell’art. 5 comma primo legge 21 aprile 1983 n. 123, ha efficacia meramente dichiarativa: dell’essersi cioè realizzata la fattispecie complessa, prevista dalla legge per l’acquisto, in forza di essa soltanto, della cittadinanza. Ove in sede penale si accerti che taluno si sia falsamente attribuita la qualità di figlio di madre o di padre italiano, ben può il giudice penale rilevarlo – per negare a costui la cittadinanza italiana, così fraudolentemente e solo apparentemente conseguita – nell’esercizio del potere-dovere posto dall’art. 2 comma primo c.p.p., il quale fissa la regola dell’autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale, salva l’eventuale sospensione del processo a norma dell’art. 3 c.p.p. Ne consegue che, accertata la falsa attribuzione della cittadinanza italiana, per il caso di delitto comune commesso all’estero, non può farsi applicazione dell’art. 9 bensì, se ne ricorrono le condizioni, del successivo art. 10 c.p.

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Cass. pen. n. 1179/1995

Qualora, a seguito di richiesta del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’art. 9 c.p., si sia proceduto contro un soggetto per il delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso in territorio estero e vi sia stata condannata del predetto a pena pecuniaria, è da escludere che sia venuta meno la condizione di punibilità prevista dall’art. 9 citato, rappresentata dall’irrogazione della pena detentiva; in quanto la pena restrittiva della libertà personale, dalla legge considerata per rendere perseguibile il delitto comune commesso dal cittadino all’estero, è quella astrattamente stabilita dal codice e non quella in concreto comminata. Pertanto, in caso di sanzioni alternative, la procedibilità dell’azione non può essere compromessa dall’avvenuta inflizione della sola pena pecuniaria.

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Cass. pen. n. 1837/1994

La condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, c.p., non può ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal ministro bensì da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione è imposta sia dal tenore dell’art. 342 c.p.p., che espressamente richiede la sottoscrizione dell’autorità competente, sia dal carattere di discrezionalità politica dell’atto, la cui adozione non può, pertanto, che essere riservata all’organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al più, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.

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Cass. pen. n. 5364/1993

La condizione di procedibilità prevista dall’art. 9 c.p. (delitto comune del cittadino all’estero) si realizza con la richiesta del Ministro di grazia e giustizia: quest’ultimo, però, è preso in considerazione non già come persona, ma quale organo politico rappresentante del governo nella specifica materia. Sicché, non trattandosi di reati di natura politica o comunque aventi riferimento alla suprema direzione della cosa pubblica, la richiesta può essere effettuata, su delega, da altro organo della stessa amministrazione della giustizia. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta la violazione dell’art. 9 c.p. per esser stata la richiesta avanzata dal direttore generale degli affari penali del Ministero e non già dal Ministro di grazia e giustizia).

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Cass. pen. n. 10743/1991

La condizione della presenza nel territorio dello Stato posta, ai fini della punibilità dei delitti comuni del cittadino all’estero, dal primo comma dell’art. 9 del codice penale, è, a maggior ragione richiesta anche per i delitti previsti dal secondo comma che rispetto a quelli previsti dal primo comma sono di minor gravità, con la conseguenza che il termine per la richiesta di procedimento è quello di tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato e non già quello di tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

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Cass. pen. n. 6698/1991

La presenza del cittadino nel territorio dello Stato, nel caso di delitto comune commesso dal medesimo cittadino all’estero è condizione di procedibilità e non di punibilità. La carenza dei requisiti obiettivi, siano essi sostanziali o processuali (tra questi ultimi, appunto, le condizioni di procedibilità) atti a legittimare l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, si traduce in infondatezza dell’azione la quale trova la sua naturale ed esclusiva sanzione non nella nullità formale dei singoli atti del procedimento già compiuti, ma nel rigetto, da parte del giudice della presenza punitiva che, mediante l’azione, il pubblico ministero ha inteso far valere, con l’unica differenza che, ove difettino i requisiti sostanziali, il rigetto sarà definitivo, mentre ove difettino quelli processuali l’azione penale potrà eventualmente essere riproposta.
La sussistenza o meno della condizione di procedibilità richiesta dalla legge penale quale quella della presenza del cittadino nel territorio dello Stato in caso di delitto comune commesso all’estero, va valutata non in riferimento al momento in cui viene iniziata l’azione penale, ma con riferimento al momento della definizione del giudizio di merito, di primo o anche di secondo grado. È pertanto necessario e sufficiente che i presupposti sui quali la condizione si fonda sussistano in quel momento, a nulla rilevando la loro originaria carenza, una volta che quest’ultima non sia stata rilevata all’atto della definizione giurisdizionale di alcune delle fasi processuali, tanto da consentire la prosecuzione del procedimento. (Fattispecie di ritenuta illegittimità della declaratoria di improcedibilità originaria dell’azione penale, pronunciata dal giudice d’appello, pur apparendo dagli atti che la condizione della presenza del cittadino, imputato di reato comune commesso all’estero, si era comunque verificata anteriormente alla sentenza di primo grado).

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Cass. pen. n. 9093/1990

Al fine dell’applicabilità della legge penale italiana nel caso di delitto comune del cittadino italiano all’estero è necessaria la condizione della presenza del colpevole nel territorio dello Stato italiano sia nelle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 9 c.p., sia, pur se non espressamente enunciata, in quelle configurate nel secondo comma dello stesso articolo.

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