14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9093 del 22 giugno 1990
Testo massima n. 1
Al fine dell’applicabilità della legge penale italiana nel caso di delitto comune del cittadino italiano all’estero è necessaria la condizione della presenza del colpevole nel territorio dello Stato italiano sia nelle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 9 c.p., sia, pur se non espressamente enunciata, in quelle configurate nel secondo comma dello stesso articolo.
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Testo massima n. 1
Il termine di tre mesi «dalla notizia del fatto», previsto dall’art. 128, primo comma, c.p., per la richiesta di procedimento, non è riferibile ai casi in cui trattandosi di reati commessi all’estero, sia necessaria anche la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. In tale ipotesi il termine per proporre la richiesta è di tre anni dal giorno della presenza del reo nel territorio italiano, pure quando la notizia del reato sia pervenuta all’autorità da oltre tre mesi.
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