Art. 321 – Codice penale – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 45102/2021

La disciplina della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione del reato di cui all'art. 321 cod. pen., tra quelli indicati dalla predetta norma.

Cass. pen. n. 5457/2018

In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen.

Cass. pen. n. 34929/2018

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'omessa indicazione nel capo di imputazione del funzionario corrotto non avesse determinato alcuna lesione del diritto di difesa per l'imputato, atteso che nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'identità del pubblico agente era stata pacificamente accertata).

Cass. pen. n. 47191/2004

Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l'osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni.

Cass. pen. n. 2983/1996

In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l'effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.

Cass. pen. n. 8582/1981

Deve ritenersi corretta e non contraddittoria la sentenza che, dopo aver affermato l'esistenza del fatto costituente nella sua obiettività il delitto di corruzione, abbia ritenuto la responsabilità del pubblico ufficiale corrotto ed abbia invece assolto l'imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo.