16 Mar Art. 321 — Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [ 32 quater ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 47191/2004
Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l’osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni.
Cass. pen. n. 2983/1996
In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l’effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.
Cass. pen. n. 8582/1981
Deve ritenersi corretta e non contraddittoria la sentenza che, dopo aver affermato l’esistenza del fatto costituente nella sua obiettività il delitto di corruzione, abbia ritenuto la responsabilità del pubblico ufficiale corrotto ed abbia invece assolto l’imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo.
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