14 Mag Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2983 del 30 ottobre 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di corruzione, allorquando non sussistono dubbi circa l’effettiva compartecipazione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio a un fatto di corruzione, non ha rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 321 c.p. a carico del privato corruttore, il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, non occorrendo che il medesimo sia effettivamente conosciuto o nominativamente identificato.
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