Art. 32 quater – Codice penale – Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 bis, 316 ter , 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23203/2024

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).

Cass. pen. n. 30730/2018

La pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 32-quater cod. pen., va disposta, oltre che nei confronti del privato autore di uno dei reati presupposto, anche nei confronti del pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione accessoria, in quanto destinata ad essere applicata dopo l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.139 cod. pen., impedisce al pubblico agente, decaduto dal servizio per effetto della condanna, di intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione).