Art. 32 quater – Codice penale – Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 bis, 316 ter , 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30730/2018

La pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'art. 32-quater cod. pen., va disposta, oltre che nei confronti del privato autore di uno dei reati presupposto, anche nei confronti del pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione accessoria, in quanto destinata ad essere applicata dopo l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.139 cod. pen., impedisce al pubblico agente, decaduto dal servizio per effetto della condanna, di intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione).