16 Mar Art. 501 — Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose [ 265, 269, 656 ] o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci , ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro [ 501bis ].
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
- 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [ 28, 32quater, 518 ].
- 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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