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Art. 640 bis — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640 bis — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40260/2017

Risponde del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e non di quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. la persona, che delegata dall’avente diritto alla riscossione della pensione, dichiara falsamente l’esistenza in vita del delegante, incidendo in tal modo fraudolentemente sull’attività valutativa e non meramente ricognitiva dell’ente erogatore.

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Cass. pen. n. 20664/2017

Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore.

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Cass. pen. n. 53650/2016

Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo rivolta all’Unione europea, con induzione in errore dell’Autorità concedente, determina l’illiceità dell’intero contributo erogato, che diviene complessivamente “profitto ingiusto”, ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.

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Cass. pen. n. 44446/2013

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l’interpretazione dell’art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi. (Fattispecie in cui la restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno erariale erano avvenuti mediante l’escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato).

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Cass. pen. n. 35197/2013

La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una “immutatio veri”di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l’indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l’erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile).

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Cass. pen. n. 35355/2011

Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall’istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall’ente erogante, ed è equivalente all’importo del finanziamento indebitamente ottenuto. (La Corte ha precisato che l’eventuale restituzione all’istituto mutuante delle somme indebitamente percepite costituisce attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato).

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Cass. pen. n. 19539/2011

In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640 bis c.p., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione).

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Cass. pen. n. 14479/2011

Integra il reato di truffa aggravata, e non l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 D.L.vo n. 375 del 1993, il fatto di chi, mediante false denunce aziendali, abbia ottenuto l’erogazione di prestazioni previdenziali non dovute, inducendo in errore i competenti istituti. (Fattispecie nella quale l’INPS era stato indotto ad erogare prestazioni previdenziali non dovute attraverso false denunce di assunzione di braccianti agricoli).

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Cass. pen. n. 28683/2010

Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertanto configurabile la responsabilità dell’ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001 qualora anche solo l’ultima erogazione sia stata percepita dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto.

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Cass. pen. n. 23628/2010

Il reato di abuso di ufficio commesso da pubblico ufficiale (nella specie, funzionario dell’INPS) al fine di procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, allorché il vantaggio altrui sia consistito nel beneficio di arretrati pensionistici non spettanti e fatti ottenere mediante artifici e raggiri (nella specie attraverso interventi sui sistemi informatici idonei ad attribuire a soggetti diversi dagli aventi diritto l’erogazione del trattamento di pensione).

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Cass. pen. n. 4839/2010

Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell’ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente “gonfiato”, anche quando sia previsto a carico del richiedente l’obbligo di successiva rendicontazione sull’effettivo impiego delle somme percepite.

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Cass. pen. n. 35968/2009

Integra il reato di cui all’art. 10 quater D.L.vo n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 D.L.vo n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale. (La Corte ha, altresì, statuito che, in riferimento al reato di cui all’art. 10 quater D.L.vo n. 74 del 2000, la confisca per equivalente non si applica per i fatti commessi sino al 27 dicembre 2007, restando comunque applicabile la confisca facoltativa in riguardo al profitto che ne è derivato).

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Cass. pen. n. 26256/2007

Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l’illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all’entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel c.p. l’art. 640 quater).

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Cass. pen. n. 6825/2007

È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall’estero e quindi tenuta a riscuotere, all’atto della rivendita, l’IVA dovuta per l’importazione, per versarla quindi all’Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate).

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Cass. pen. n. 5656/2007

Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialità, perché l’uno si connota per l’evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l’altro è invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l’assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l’applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale.

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Cass. pen. n. 40226/2006

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può materialmente concorrere con il reato di frode fiscale, con il quale è ordinariamente in rapporto di specialità, nel caso in cui, in concreto, le condotte siano solo parzialmente sovrapponibili, siano diversi i soggetti passivi tratti in errore e siano diversi i patrimoni aggrediti, e specificamente nel caso in cui un soggetto ottenga, attraverso l’artificio di utilizzare fatture passive per operazioni inesistenti, oltre ad un indebito rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e/o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, anche la concessione di un contributo pubblico per l’acquisto di beni strumentali.

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Cass. pen. n. 30790/2006

In relazione alla fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p., in forza del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni o valori equivalenti al profitto del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo, in quanto «equivalente» del profitto, il sequestro preventivo di due aziende nella disponibilità degli indagati, precisando peraltro che il valore delle stesse dovrà essere scomputato per differenza dal totale del profitto, rappresentato dalle indebite percezioni a titolo di contribuzione pubblica, attraverso adempimenti estimatori che non spettano al tribunale del riesame, ma sono rimessi alla fase esecutiva della confisca).

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Cass. pen. n. 30682/2006

È configurabile il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e non l’illecito (ora) amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, qualora venga ottenuta l’erogazione, da parte dell’INPS, dei sussidi previsti per lavori socialmente utili, mediante produzione di dichiarazioni false, costituendo ciò il «quid pluris» richiesto appunto per la sussistenza dell’illecito penale in luogo di quello previsto dalla citata norma speciale. (Nella specie, i sussidi erano stati ottenuti mediante la produzione di false attestazioni, rilasciate da un compiacente funzionario comunale, da cui risultava l’avvenuta, regolare partecipazione del soggetto alle attività che davano diritto all’erogazione).

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Cass. pen. n. 26919/2005

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell’economia e delle attività produttive.

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Cass. pen. n. 41265/2004

Il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari. (Nel caso di specie erano stati indicati tra i quantitativi di «latticello» ottenuti dalla trasformazione in burro del latte o della crema di latte, anche quelli prodotti dalle creme da siero, esclusi dagli aiuti comunitari secondo quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento CEE n. 986 del 1968).

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Cass. pen. n. 39644/2004

Il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640 bis c.p. che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche.

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Cass. pen. n. 37122/2004

Risponde del delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e non anche di peculato l’incaricato di pubblico servizio (nella specie di un ente locale addetto alla formazione professionale) che ottenga con modalità truffaldine finanziamenti comunitari con destinazione vincolata, che poi distragga a proprio vantaggio.

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Cass. pen. n. 21083/2004

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), integrano gli artifici e raggiri, idonei ad indurre in inganno l’ente erogatore, le false dichiarazioni del privato – che richieda alla Regione un contributo straordinario per l’abbattimento di tutti i bovini della sua stalla, affetti da brucellosi – in ordine all’intervenuto abbattimento di tutti gli animali presenti nella stalla, mentre in realtà alcuni erano stati tenuti in vita e occultati alla visita degli ispettori.

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Cass. pen. n. 4313/2004

Il reato di cui all’art.316 bis c.p.(malversazione in danno dello Stato) può concorrere con quello di cui all’art.640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

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Cass. pen. n. 38/2004

Nel delitto di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il danno patrimoniale dell’ente pubblico si identifica non con il lucro cessante, bensì soltanto con il «danno emergente» sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. Ne consegue che è ravvisabile il suddetto delitto nell’ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi del tutte diverse da quelle utilizzate (nella specie, relativa ad un finanziamento erogato dall’IRFIS, gli imputati avevano creato un fittizio rapporto di appalto e allegato falsa documentazione fiscale e contabile).

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Cass. pen. n. 41480/2003

Il reato di cui all’art. 316 ter c.p. si configura nell’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l’agente rispondere del più grave reato di cui all’art. 640 bis c.p. laddove egli stesso sia anche l’artefice delle suddette falsità (la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta rientrare nella previsione dell’art. 640 bis c.p., e non in quella di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l’abbandono di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’agente, dalla quale risultava una superficie maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al catasto vitinicolo).

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Cass. pen. n. 39761/2003

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall’art. 316 ter c.p., e non quello di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un’istanza tendente all’erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il possesso del requisito richiesto del cosidetto reddito minimo, tacendo la disponibilità di beni) non accompagnata da ulteriori modalità ingannevoli.

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Cass. pen. n. 14817/2003

Sussiste rapporto di specialità tra l’ipotesi di reato di cui all’art. 316 ter (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, introdotto dall’art. 4 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis); ne deriva che, allorché la condotta incriminata sia consistita nella semplice attestazione di fatti non conformi al vero, integrata dall’art. 316 ter ed il profitto conseguito dall’agente non raggiunga la soglia minima di punibilità prevista dall’art. 316 ter, comma 2, la condotta contestata non ha più rilievo penale e resta sanzionata solo in via amministrativa.

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Cass. pen. n. 12173/2003

In tema di disciplina della pesca, per «attività di pesca» al cui esercizio è subordinato il premio sul fermo biologico non può intendersi qualsiasi attività collegata all’impresa di pesca, ma esclusivamente le battute di pesca effettivamente effettuate, configurandosi in caso di diversa indicazione il reato di cui all’art. 640 bis c.p.

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Cass. pen. n. 26351/2002

La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 640 bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante).

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Cass. pen. n. 23083/2002

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall’art. 316 ter c.p., con l’espressa salvezza dell’eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all’ipotesi dell’«utilizzo» di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompaganta da ulteriori malizie dirette all’induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del P.M., ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell’art. 316 ter, comma secondo, c.p. — sanzionate, in ragione dell’entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa — la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l’acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l’indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).

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Cass. pen. n. 45352/2001

L’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un’ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di truffa, come può, in particolare, desumersi: a) dalla collocazione della fattispecie in un apposito articolo anziché all’interno dell’art. 640 c.p.; b) dalla previsione, a differenza di quest’ultimo, della sola pena detentiva, alla quale verrebbe incongruamente ad aggiungersi quella pecuniaria nel caso in cui, considerando il fatto come circostanza aggravante, concorressero circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti; c) dall’estraneità all’ordinamento giuridico di ipotesi di circostanze aggravanti la cui presenza dia luogo all’eliminazione di una pena (che nella specie sarebbe quella pecuniaria) prevista congiuntamente ad altre per il reato non aggravato; d) dalla chiara volontà del legislatore, come emerge dai lavori preparatori della legge 19 marzo 1990, n. 55 (con la quale, tra l’altro, è stato introdotto l’art. 640 bis), di dar luogo ad un’autonoma fattispecie criminosa che comprendesse “quel terreno di illiceità costituito dalle truffe ai danni degli organismi comunitari”, fino ad allora perseguite con la previsione (rivelatasi insufficiente), dell’aggravante di cui all’art. 640 cpv., n. 1, c.p. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 41928/2001

Fra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640 bis c.p., e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316 ter stesso codice, non esiste un rapporto di genere a specie, ma esiste un rapporto di sussidiarietà, nel senso che la seconda di dette norme incriminatrici è destinata a coprire le aree che la prima lascerebbe libere da sanzione penale, come nel caso del mero mendacio, di per sé non idoneo ad integrare l’ipotesi della truffa.

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Cass. pen. n. 4731/2000

L’articolo 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice e non una figura autonoma di reato, con la conseguenza che, ove siano riconosciute sussistenti anche circostanze attenuanti, è consentito al giudice effettuare il giudizio di comparazione tra gli elementi accessori di segno diverso.

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Cass. pen. n. 11831/1999

In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), l’elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall’oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: «contributi e sovvenzioni» (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all’ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l’ente erogatore. (Fattispecie in tema di concorso con il reato di abuso di ufficio. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata sul presupposto che la condotta di abuso si esauriva in momenti di un’unitaria seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire contributi agevolati ad un soggetto privato).

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Cass. pen. n. 2286/1999

Per «erogazioni pubbliche», cui si riferisce l’art. 640 bis c.p. debbono intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendone quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale (come quella prevista per le lavoratrici madri), la cui fraudolenta percezione può rendere configurabile il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.

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Cass. pen. n. 4663/1998

Il reato di cui all’art. 316 bis c.p. (malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all’art. 640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell’altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l’eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell’art. 316 bis c.p.

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Cass. pen. n. 11497/1998

Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l’art. 73 legge 19 febbraio 1992, n. 142 il reato di frode comunitaria (art. 2 legge 898/1986) ha carattere sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata. Ne deriva che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato all’esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il certificato veterinario allegato alle varie domande degli istanti, attestante falsamente l’esistenza del gregge ovvero di capi ovi-caprini in numero superiore a quello reale, lungi dal costituire la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell’art. 2 legge n. 898/1986, rappresentasse l’artificio connotante la condotta nel reato di truffa).

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Cass. pen. n. 6753/1998

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), debbono considerarsi tra le “erogazioni pubbliche” anche le prestazioni economiche elargite dall’Inps nel caso di disoccupazione involontaria. (Nella specie, relativa a risoluzione di un conflitto di competenza, le prestazioni in questione erano state ottenute, secondo la prospettazione accusatoria, facendo fittiziamente figurare, da parte del datore di lavoro, l’avvenuta messa in cassa integrazione di alcuni dipendenti).

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Cass. pen. n. 375/1998

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è perseguibile ai sensi dell’art. 640 bis c.p. ove al mendacio si accompagni un quid pluris, cioè un’attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione dei dati falsi, sì da vanificare o comunque rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta da parte delle autorità preposte; quando invece la condotta si esaurisca nella esposizione dolosa di dati non veritieri viene ad essere realizzato l’illecito amministrativo — se la somma percepita è inferiore ai venti milioni — ovvero la speciale ipotesi criminosa — se trattasi di erogazioni di importo superiore — di cui all’art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898, come modificata dall’art. 73 L. 19 febbraio 1992, n. 142.

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Cass. pen. n. 12010/1997

Il delitto di frode comunitaria previsto dall’art. 2 della L. 23 dicembre 1986, n. 898 è punibile esclusivamente a titolo di dolo. (Fattispecie nella quale il Pg, ricorrente avverso sentenza di assoluzione per essere stato il contributo captato inferiore ai venti milioni di lire, aveva sostenuto che l’art. 2 citato prevederebbe solo l’ipotesi del mendacio colposo, sanzionabile penalmente per erogazioni non inferiori ai venti milioni di lire, mentre il mendacio doloso, punibile incondizionatamente, ricadrebbe nella previsione dell’art. 640 bis c.p.; nel rigettare il ricorso, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto erronea tale ricostruzione del sistema, sul rilievo che la responsabilità ordinaria è a titolo di dolo e che quella a titolo di colpa deve essere oggetto di espressa previsione, non ravvisabile, neanche implicitamente, nel caso di specie).

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Cass. pen. n. 7280/1997

Il reato previsto dall’art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 — che punisce l’indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi, deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artifici o raggiri quali ad esempio la formazione e l’utilizzazione di falsi documenti — che integrano, invece, il delitto di cui all’art. 640 bis c.p.

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