Cass. pen. n. 38019 del 12 maggio 2004
Testo massima n. 1
La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma terzo, c.p. è realizzata quando l'Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l'estradizione, trasmetta all'autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.
Testo massima n. 2
Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6 c.p., è sufficiente che un frammento dell'iter criminoso si sia verificato in Italia, purché risulti preordinato, con valutazione ex post, al raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria italiana, anche se l'omicidio è stato commesso all'estero allorché l'arma del delitto e la benzina per bruciare il cadavere siano state procurate in Italia, in quanto si tratta di condotte preordinate a raggiungere l'obiettivo criminoso.
Testo massima n. 3
Il difensore dell'imputato latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., comma terzo, ed essendo abilitato, in base all'art. 99 c.p.p., comma primo, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e tutte le facoltà che non siano riservate personalmente all'imputato, può proporre ricorso per Cassazione anche senza essere iscritto all'Albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., ma non può difendere il latitante davanti alla Corte.