14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19678 del 28 aprile 2003
Testo massima n. 1
La richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, c.p. e 342 c.p.p. – al pari del rifiuto di dar corso ad una rogatoria dall’estero o per l’estero e del decreto di estradizione – seppure connotata da una larga discrezionalità, riveste natura giuridica di atto amministrativo, sottoposto all’obbligo di motivazione e alla gerarchia delle fonti normative e perciò suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo per i tipici vizi di legittimità propri del procedimento amministrativo. Tale provvedimento infatti non può essere definito come atto politico, in quanto non inerisce all’esercizio della direzione suprema degli affari dello Stato né concerne la formulazione in via generale e al massimo livello dell’indirizzo politico e programmatico del Governo, conseguendo invece essa ad una scelta vincolata al perseguimento dei fini determinati di politica criminale e connotata altresì dal requisito dell’irretrattabilità. Ne consegue che l’esercizio del potere di firma di tale provvedimento può essere delegato dal Ministro della giustizia al dirigente dell’articolazione ministeriale competente in materia – direttore generale o capo dipartimento – secondo le specifiche direttive dell’organo di vertice politico [ ad es. quella di informare il Ministro della natura e del contenuto del singolo atto ].
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Testo massima n. 2
Sono utilizzabili ai fini della decisione, perché non in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano, ed in particolare con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, le prove dichiarative assunte all’estero nella fase dibattimentale mediante rogatoria internazionale, con l’assistenza e la rappresentanza defensionale, ma senza la presenza dell’imputato, detenuto in Italia, la cui istanza di trasferimento temporaneo, pur regolarmente inoltrata dallo Stato richiedente, sia stata respinta dallo Stato richiesto in base alla normativa pattizia. [ Nella specie la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata il 20 aprile 1959 ].
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