14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3624 del 4 aprile 1995
Testo massima n. 1
In tema di competenza per reati commessi all’estero, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 comma 1 c.p.p., non sussiste equipollenza tra esecuzione dell’ordine di accompagnamento e arresto. La norma, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile [ artt. 43 ss. ], allo stesso modo, quanto all’arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi cioè di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché non sussistendo nella legge alcuna lacuna, non v’è necessità di colmarla in sede interpretativa.
Testo massima n. 2
In tema di istanza di punizione per delitto in danno di un cittadino, commesso all’estero da persona, che successivamente si accerta essere straniera e non cittadina italiana, essendo la parte offesa — o chi per essa — interessata a proporre l’istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l’imputato sia straniero, nel caso in cui il reato abbia, con la frode, determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine di cui agli artt. 128 comma 2 e 130 c.p. decorre dalla data in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtà, trattasi di uno straniero.
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