14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6698 del 13 giugno 1991
Testo massima n. 1
La presenza del cittadino nel territorio dello Stato, nel caso di delitto comune commesso dal medesimo cittadino all’estero è condizione di procedibilità e non di punibilità. La carenza dei requisiti obiettivi, siano essi sostanziali o processuali [ tra questi ultimi, appunto, le condizioni di procedibilità ] atti a legittimare l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, si traduce in infondatezza dell’azione la quale trova la sua naturale ed esclusiva sanzione non nella nullità formale dei singoli atti del procedimento già compiuti, ma nel rigetto, da parte del giudice della presenza punitiva che, mediante l’azione, il pubblico ministero ha inteso far valere, con l’unica differenza che, ove difettino i requisiti sostanziali, il rigetto sarà definitivo, mentre ove difettino quelli processuali l’azione penale potrà eventualmente essere riproposta.
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Testo massima n. 1
La sussistenza o meno della condizione di procedibilità richiesta dalla legge penale quale quella della presenza del cittadino nel territorio dello Stato in caso di delitto comune commesso all’estero, va valutata non in riferimento al momento in cui viene iniziata l’azione penale, ma con riferimento al momento della definizione del giudizio di merito, di primo o anche di secondo grado. È pertanto necessario e sufficiente che i presupposti sui quali la condizione si fonda sussistano in quel momento, a nulla rilevando la loro originaria carenza, una volta che quest’ultima non sia stata rilevata all’atto della definizione giurisdizionale di alcune delle fasi processuali, tanto da consentire la prosecuzione del procedimento. [ Fattispecie di ritenuta illegittimità della declaratoria di improcedibilità originaria dell’azione penale, pronunciata dal giudice d’appello, pur apparendo dagli atti che la condizione della presenza del cittadino, imputato di reato comune commesso all’estero, si era comunque verificata anteriormente alla sentenza di primo grado ].
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