Cass. pen. n. 10743 del 25 ottobre 1991

Testo massima n. 1


La condizione della presenza nel territorio dello Stato posta, ai fini della punibilità dei delitti comuni del cittadino all'estero, dal primo comma dell'art. 9 del codice penale, è, a maggior ragione richiesta anche per i delitti previsti dal secondo comma che rispetto a quelli previsti dal primo comma sono di minor gravità, con la conseguenza che il termine per la richiesta di procedimento è quello di tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato e non già quello di tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

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