Art. 131 – Codice penale – Reato complesso. Procedibilità di ufficio
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre d'ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33369/2024
In tema di reati militari, la concreta offensività della condotta di disobbedienza di cui all'art. 173, cod. pen. mil. pace, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato.
Cass. civ. n. 30042/2024
Ai fini dell'applicabilità al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell'offesa deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all'atto della presentazione dell'istanza.
Cass. civ. n. 28657/2024
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
Cass. civ. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. civ. n. 23582/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19567/2024
La sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto.
Cass. civ. n. 16138/2024
In tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Cass. civ. n. 14073/2024
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. pen. n. 9822/1986
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, che prevede la querela della persona offesa, mantiene ferma questa previsione di procedibilità anche nella ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano commesse con armi, poiché la norma di cui all'art. 393 c.p. oltre gli elementi propri e caratteristici della sua natura specializzante, contiene anche tutti gli elementi generali di cui all'art. 612 secondo comma c.p.