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Art. 84 — Reato complesso

Art. 84 — Reato complesso

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 6775/2005

Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609 octies c.p.), considerato come circostanza della forma aggravata dell’omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all’art. 84, comma primo, c.p., punibile con la pena dell’ergastolo.

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Cass. pen. n. 16267/2004

Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 c.p.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell’art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un’occasionale convergenza di piú norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell’altro.

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Cass. pen. n. 957/2004

Il reato elettorale previsto dall’art. 87, comma secondo D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una condotta diretta ad agevolare l’associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato di prescrizione previsto dall’art. 110 della predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante.

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Cass. pen. n. 47684/2003

Non può ritenersi assorbito nel delitto di riciclaggio il delitto di falso per soppressione della targa e della carta di circolazione di un’autovettura (art. 490 c.p.), perché il fatto costituente tale reato non è contemplato tra gli estremi del reato di cui all’art. 648 bis c.p., giacchè ai fini della configurazione del reato complesso (art. 84 c.p.) è, necessario che una norma di legge operi la fusione in unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi.

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Cass. pen. n. 37567/2003

La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appopriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell’art. 646 c.p. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l’agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall’art. 84 comma primo c.p. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell’art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appopriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).

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Cass. pen. n. 15168/2003

Il concorso tra il reato di cui all’art. 40, comma 1 lett. c) del D.L.vo n. 504 del 1995 e quello di cui all’art. 40, comma 3 della medesima legge (rispettivamente destinazione e tentativo di destinazione ad uso soggetto ad imposta maggiore di oli minerali ammessi ad aliquote agevolate) dà luogo ad un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.

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Cass. pen. n. 7451/1998

Qualora al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione segua l’omicidio del sequestrato, si ha l’assorbimento del sequestro di persona e dell’omicidio volontario nell’unico reato di cui all’art. 289 bis, comma terzo, c.p.

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Cass. pen. n. 9128/1997

Non costituisce reato complesso ex art. 84 c.p. la truffa consumata mediante spendita di assegno senza autorizzazione, anche qualora l’utilizzazione del titolo rappresenti unico elemento del raggiro.

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Cass. pen. n. 10812/1995

Con riguardo alla privazione della libertà personale, (art. 605 c.p.) quando questa sia stata limitata al tempo necessario alla consumazione della rapina e si è identificata ed esaurita con il mezzo immediato e diretto di esecuzione della rapina medesima, in rapporto funzionale con tale esecuzione, in forza del principio di specialità ne diviene elemento costitutivo. (Fattispecie in tema di delitto di sequestro di persona, che, enunciando il sopra esposto principio, la Corte ha ritenuto assorbito nel reato di rapina aggravata, ex art. 628, 2 capoverso n. 2 c.p.).

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Cass. pen. n. 9938/1994

In tema di falso, la differenza fra il reato previsto dall’art. 567, comma 2, c.p. e quello di cui all’art. 495 c.p. va ravvisata nel fatto che quest’ultima norma punisce l’immutazione del vero in se stessa, mentre quella di cui all’art. 567 cpv. punisce l’immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato: i due reati hanno in comune l’elemento del falso ideologico documentale, mentre il reato di cui all’art. 567 ha in più l’elemento dell’alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso.

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Cass. pen. n. 2837/1992

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall’art. 630 c.p. è una figura autonoma di reato, qualificabile come reato complesso, poichè confluiscono in esso, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per sè stessi reato, ai sensi dell’art. 84 c.p., nel senso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dall’uso di un mezzo-sequestro di persona finalizzato a conseguire un ingiusto profitto, come prezzo della liberazione dell’ostaggio e si consuma indipendentemente dal conseguimento del profitto. Inoltre, il reato di cui all’art. 630 c.p. non può considerarsi ipotesi delittuosa aggravata del sequestro di persona, dal quale si differenzia per il dolo specifico, che si concretizza nello scopo perseguito, per sè o per gli altri, di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

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Cass. pen. n. 16616/1990

Per l’ipotizzabilità del reato complesso è necessario che la legge abbia operato la fusione in un’unica figura criminosa di fatti costituenti autonomi reati. Non integra invece la figura del reato complesso l’esistenza di elementi comuni fra due reati né la circostanza che un reato sia il presupposto di un successivo reato o che il primo sia stato consumato allo scopo di realizzare un secondo reato; in tale ultimo caso può configurarsi semplicemente un rapporto teleologico fra i due illeciti che non solo non esclude il concorso, ma integra la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p.

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Cass. pen. n. 7780/1990

Per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in un’unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perchè sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. (Nella fattispecie è stata esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 84 c.p. nel concorso dei reati di truffa e di ricettazione, aventi come elemento in comune il ricevimento di assegni bancari).

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Cass. pen. n. 1162/1990

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) è assorbito, a norma dell’art. 84 c.p., dal reato di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento (art. 625, comma primo, n. 2). (Fattispecie di furto di banconote presso sportello bancario di prelievo automatico a mezzo di falsa carta di credito bancomat).

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Cass. pen. n. 2872/1989

Nel caso di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, seguito dall’uccisione del sequestrato si configura un’ipotesi di reato complesso nel quale l’omicidio, voluto dai partecipanti al sequestro, rappresenta un’aggravante oggettiva, e non già elemento costitutivo, che va valutato a carico di tutti i concorrenti, anche se da loro non conosciuta. Ne consegue, a norma dell’art. 84 c.p., l’assorbimento del sequestro di persona e dell’omicidio volontario nell’unico delitto previsto dal terzo comma dell’art. 289 bis c.p.

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Cass. pen. n. 1088/1989

I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis c.p., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato – fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità.

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Cass. pen. n. 5414/1985

Perchè sussista il reato complesso è necessario che una norma di legge abbia operato la fusione in un’unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi, mentre la semplice connessione non fa scattare l’ipotesi di cui all’art. 84 c.p.

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Cass. pen. n. 10711/1984

Ai fini della configurabilità del reato complesso, è necessario che uno dei reati, convergendo per volontà legislativa nell’altro, quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la propria autonomia, fondandosi, per l’identità dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo, in un solo reato.

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Cass. pen. n. 7439/1984

Il reato necessariamente progressivo — species del reato complesso — è quello in cui la commissione del reato maggiore implica necessariamente il passaggio attraverso il reato minore.
Per la sussistenza del reato complesso in senso lato è sufficiente un solo reato con l’aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato, mentre per la sussistenza del reato complesso in senso stretto sono necessari due reati.

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Cass. pen. n. 3129/1984

Si ha reato progressivo quando l’azione realizza una successione necessaria di lesioni via via più gravi riguardanti lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore e il medesimo soggetto passivo. Si ha invece reato a fattispecie alternative cronologicamente progressive quando le lesioni realizzate a catena sono equivalenti sul piano giuridico.

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Cass. pen. n. 10405/1983

Per la configurabilità del reato complesso previsto dall’art. 84 c.p., non basta che più fatti, i quali isolatamente considerati costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento in comune, ma è necessario che siano identici tutti gli elementi essenziali integranti ipotesi tipiche di reati tra loro diversi. Non è sufficiente, pertanto, che un reato sia stato perpetrato per concretizzare altro scopo criminoso.

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Cass. pen. n. 3528/1983

Per aversi reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. non basta che più fatti costituenti reato abbiano qualche elemento in comune, ma occorre che uno di essi converga interamente in un’altra figura criminosa tanto da perdere la sua autonomia e diventare, quindi, elemento costitutivo o circostanza aggravante dell’altro. In difetto di tali presupposti, sussiste il concorso formale dei reati, nulla rilevando la parziale coincidenza dei rispettivi momenti consumativi. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita e omesso versamento di contributi previdenziali, in cui è stato escluso l’assorbimento del primo nel secondo reato, affermandosi il concorso formale).

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Cass. pen. n. 441/1983

Al fine di distinguere il concorso di reati dal reato complesso e se una determinata ipotesi criminosa prevista dalla legge sia da ritenersi diversa ed autonoma rispetto ad un’altra, deve aversi riguardo agli elementi costitutivi delle due fattispecie legali, cioè all’elemento oggettivo o materiale, rappresentato dalla condotta positiva o negativa del soggetto e, per la maggior parte dei reati, dal risultato di tale condotta cioè dall’evento ed all’elemento soggettivo o psichico, consistente nella volontà cosciente dell’agente diretta alla realizzazione del fine verso il quale la sua azione è rivolta.

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