Cass. pen. n. 10711 del 1 dicembre 1984
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato complesso, è necessario che uno dei reati, convergendo per volontà legislativa nell'altro, quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la propria autonomia, fondandosi, per l'identità dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo, in un solo reato.