16 Mar Art. 79 — Limiti degli aumenti delle pene accessorie
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in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo III – Del reato > Capo III – Del concorso di reati
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
- 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [ 28, 29, 31 ] o dell’interdizione da una professione o da un’arte;
- 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 1337/1987
Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall’art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
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