16 Mar Art. 31 — Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere [ 33 ].
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 1450/2011
La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell’abuso di pubblica funzione di cui all’art. 61, n. 9, c.p., trattandosi di pena accessoria relativa “ope legis”a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
Cass. pen. n. 14238/2006
Il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, sicché alla condanna segue l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Cass. pen. n. 44758/2003
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue alla condanna per il delitto di falsa testimonianza, rientrando questo tra i delitti commessi con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.
Cass. pen. n. 14368/1999
In tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione «abuso della professione», utilizzata dall’art. 31 c.p., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all’esercizio di una determinata professione, con l’intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l’abilitazione è strumentale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere tale presupposto nella condotta di un medico che aveva reiteratamente consentito a soggetto non abilitato di utilizzare il suo nome e la sua posizione fiscale per l’esercizio abusivo della professione di dentista).
Cass. pen. n. 1508/1998
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue ad ogni condanna per il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode, rientrando questo tra i delitti commessi con l’abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio per i quali l’art. 31 c.p. prevede la detta interdizione.
Cass. pen. n. 2196/1996
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell’interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all’ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest’ultimo dal reato consumato.
Cass. pen. n. 9297/1995
L’interdizione temporanea dall’esercizio della professione, conseguente ad ogni condanna per delitti commessi con l’abuso di una professione riguarda nel suo complesso l’attività il cui legittimo esercizio esige una speciale abilitazione e non soltanto il settore specializzato in cui essa viene in concreto espletata. (Nella specie è stato rigettato il ricorso di un medico odontoiatra — condannato per il reato di cui agli artt. 110-348 c.p., per avere consentito ad un odontotecnico l’attività di medico odontoiatra presso il proprio studio dentistico — il quale deduceva in violazione dell’art. 31 c.p. per essere stata inflitta l’interdizione temporanea dalla professione di medico-chirurgo anziché dall’attività di odontoiatra).
Cass. pen. n. 1719/1984
La sospensione dall’esercizio del commercio ex art. 15 d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896, non ha alcuna comunanza con la pena accessoria ex art. 31 c.p. Invero, mentre la prima ha natura amministrativa sul piano soggettivo ed oggettivo, essendo la sua operatività indipendente dall’accertamento giudiziale della responsabilità per il reato previsto dall’art. 14 del citato decreto n. 896/1947, la seconda costituisce una sanzione penale, poiché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa giusto il disposto dell’art. 20 c.p. (Nella specie, nell’affermarsi — sulla base dell’enunciato principio — la legittimità del cumulo delle sanzioni indicate, si è esclusa la possibilità di far luogo al principio di specialità, invocato dal ricorrente, precisandosi che elemento indefettibile del ricordato principio è che più leggi o più disposizioni della medesima legge regolino la stessa materia: di qui l’esigenza che le fattispecie legali, gli elementi accessori, le sanzioni previste dalle norme apparentemente concorrenti abbiano carattere penale e costituiscano delle entità omogenee).
[adrotate group=”11″]