14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1450 del 19 gennaio 2011
Posted at 20:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell’abuso di pubblica funzione di cui all’art. 61, n. 9, c.p., trattandosi di pena accessoria relativa “ope legis” a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
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